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Decreto — n. 31275/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by simplified debt definition under new 2025 legislation.

Numero d'incarto Decreto — n. 31275/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished following the simplified debt definition procedure. The plaintiff, an individual business, had joined this streamlined process to settle tax liabilities under the 2025 rollover law. Consequently, the court ruled that the original judgment and all prior proceedings became ineffective, leaving the paid sums non-refundable.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The process is extinguished upon joining the simplified debt definition, rendering prior judgments ineffective and payments non-refundable.

Parole chiave

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simplified debt definition tax litigation extinction non-refundable payments 2025 rollover law ineffective prior judgments sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025
108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025
108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5195/2018 R.G. proposto da: IMPRESA INDIVIDUALE FARAONI LIBERO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA ARDITO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA n. 2189/04/2017 depositata il 10/07/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 28/11/2025 La Pr