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Decreto — n. 31157/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative declaration under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31157/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the Regional Tax Commission's ruling that the case ended via administrative declaration. The plaintiffs argued for a hearing, but the court found the procedural requirements for extinction were met under the new law. Consequently, the appeal was dismissed because the underlying dispute had already terminated without a substantive judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, c.p.c.: When a tax dispute is extinguished by administrative declaration under the new procedural regime, the appeal is inadmissible as the subject matter no longer exists.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative declaration procedural law 2022 appeal inadmissibility costs allocation procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, c.p.c.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18535/2020 R.G. proposto da: FAROG SAS, MARANCI SAS DI G. MARANCI, PARIMAR 95 SCS, MARANCI GIUSEPPINA, CALLARA' GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocatiFRANCESCO GIULIANI e VALENTINA GUZZANTI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIB REGIONALE LAZIO n.6118/ 02/ 2019 depositata il 05/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/11/2025 La P