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Decreto — n. 31156/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as process extinguished by administrative declaration of case closure under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31156/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Regional Tax Commission's ruling that the case was formally closed. The plaintiff argued against the Agency of Revenue's assertion that the procedural timeline mandated by the 2023 decree had been met. The court upheld the lower decision, ruling that the statutory requirements for case extinction were satisfied without needing further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When administrative bodies declare a tax case closed in accordance with specific legislative timelines, the judicial process is automatically extinguished and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative closure declaration procedural time limits case termination rules cost allocation after extinction tempestività tributaria diritti del contribuente procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
251/ 01/ 2020 depositata il 06/08/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1849/2021 R.G. proposto da: GRANITTO GIUSEPPE ANTONIO, SCIARRETTA ADELE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO MANCINI CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MOLISE n. 251/ 01/ 2020 depositata il 06/08/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/11/2025 La Pr