Civil procedure: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. The parties argued over the procedural implications of a specific legislative update regarding the extinction of litigation. The court upheld the termination because the statutory conditions for automatic dismissal were met without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by operation of law when the conditions for automatic termination are met, and the parties cannot request a hearing to revive the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9229/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro CENTRO EBOLITANO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE SPA CAM, rappresentatae difesadagli avvocati DANIELA PICOZZI, MAURIZIO AVAGLIANO e FABIO SIANI avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 8511/05/2017depositata il 16/10/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/11/2025 La Presi