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Decreto — n. 31145/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares process extinguished due to tax debt extinction under Rottamazione Quater law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31145/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil process extinguished following a tax debt resolution under the Rottamazione Quater law. The private party submitted documentation confirming the debt's extinction and the corresponding waiver of pending litigation. Consequently, the court ruled that all sums paid remain definitively acquired and non-refundable, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231, L. n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a tax debt is extinguished by specific legislation, the related civil process is automatically terminated and payments made are non-refundable.

Parole chiave

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Rottamazione Quater tax debt extinction process extinguishment non-refundable payments civil procedure termination

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 231, L. n. 197/2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11114/2023 R.G. proposto daMARACCI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LEONARDI contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA , rappresentatee difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Marche n.1232 /03 /2022 depositata il 11/11/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/11/2025 LaPresiden