Tax court process extinguished by simplified debt definition under L. 197/2022 and D.L. 84/2025 provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished following the taxpayer's adherence to the simplified debt definition under the 'rottamazione quater' scheme. The Revenue Agency argued that the deposit of required documentation under D.L. 84/2025 perfected the definition, rendering the judgment ineffective and sums non-refundable. The court ruled that the process ended automatically upon the taxpayer's acceptance of the simplified procedure, leaving no room for further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: When a taxpayer adheres to the simplified debt definition under the 'rottamazione quater' scheme, the process is automatically extinguished, rendering prior judgments ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12382/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GIUSEPPE SPAMPINATOrappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dal dott. Giancarlo Fichera avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA n. 10922/15/2022 depositata il 28/12/2022 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/11/2025 La Pre