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Decreto — n. 31143/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax procedure extinguished by agreement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 31143/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the underlying tax procedure had already been extinguished by the parties' agreement. The Regional Tax Commission confirmed that the taxpayer had adhered to the simplified definition procedure under Law 197/2022, resulting in no formal denial of the benefit. Consequently, the Court ruled that the litigation was already terminated and could not be reopened.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a tax procedure is extinguished by mutual agreement under the simplified definition regime, the litigation cannot be reopened by subsequent appeal.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition agreement Law 197 2022 Cassation inadmissibility litigation termination sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14754/2022 R.G. proposto da CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERGIUSEPPE VENTURELLA contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ PROV 1 ROMA, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazio n.5770 /03 /2021 depositata il 06/12/2021, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte privata ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/11/2025 LaPresidente