Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing of case termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Regional Tax Commission's ruling that the case was formally concluded. The applicant, Nicola Canal, challenged this outcome against the Revenue Agency regarding an impositivo act. The court upheld the decision because the procedural listing of the case's termination under the new law satisfied the statutory requirements for extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is formally listed as terminated under the new procedural framework, the process is extinguished and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17320/2022 R.G. proposto daCANAL NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO DORIGO contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO, rappresentatee difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Veneton.21/04/2022 depositata il 07/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/11/2025 LaPresi