Decreto — n. 31129/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10130/2016 R.G. proposto da: TWIN SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LUCISANO unitamente agli avvocati NATALE MANGANO, GIANFRANCO GAFFURI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Piemonte n.1072/2015 depositata il 19/10/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31129/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 10130/2016 R.G. proposto da: TWIN SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LUCISANO unitamente agli avvocati NATALE MANGANO, GIANFRANCO GAFFURI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Piemonte n.1072/2015 depositata il 19/10/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10130/2016 R.G. proposto da: TWIN SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LUCISANO unitamente agli avvocati NATALE MANGANO, GIANFRANCO GAFFURI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Piemonte n.1072/2015 depositata il 19/10/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10130/2016 Numero sezionale 4065/2025 Numero di raccolta generale 31129/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 10130/2016 Numero sezionale 4065/2025 Numero di raccolta generale 31129/2025 Data pubblicazione 28/11/2025