Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Lo Scoglio SRL, challenged a second-instance tax judgment against the Municipality of Pozzuoli but remained silent after the lower court proposed a settlement. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13358/2025 R.G. proposto da: LO SCOGLIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato MASSIMO GARZILLI unitamente all’Avvocato ENRICO CARLOMAGNO -ricorrente- contro COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato ACHILLE IROSO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 278/2025 depositata il 09/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 13358/2025 Numero sezionale 4064/2025 Numero di raccolta generale 31123/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 13358/2025 Numero sezionale 4064/2025 Numero di raccolta generale 31123/2025 Data pubblicazione 28/11/2025