Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Consorzio Lido dei Pini Lupetta, did not act within the statutory timeframe, while the respondent, Francesco Angelo, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the 40-day period following the proposal of judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6119/2020 R.G. proposto da: CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO DE MARCO, GAETANO CAMMARANO -ricorrente- contro FRANCESCATO ANGELO rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PORPORA -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.4005/2019 depositata il 02/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 6119/2020 Numero sezionale 4062/2025 Numero di raccolta generale 31112/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 25/11/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 6119/2020 Numero sezionale 4062/2025 Numero di raccolta generale 31112/2025 Data pubblicazione 28/11/2025