Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a regional tax court decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the Revenue Agency submitted a document confirming the regular conclusion of the case under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the procedural process ended without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The submission of a document by the tax authority confirming the regular conclusion of proceedings pursuant to the cited law extinguishes the litigation, and the parties may only request a hearing to fix the date of the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19982/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ANTONIO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO D'AMBROSIO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO 29/03/2018 n. 2082/18/2018,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/11/2025 LaP