Cassation Court dismisses tax appeal as tax procedure extinguished by regional commission's 2020 decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax authority's appeal against a regional commission's 2020 decision declaring the tax litigation extinguished. The regional court ruled the process ended because the tax authority failed to formally deny the tax assessment within the statutory timeframe. Consequently, the Cassation Court upheld the extinction of the proceedings, confirming that the procedural bar prevents further judicial review of the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished if the tax authority does not formally deny the assessment within the prescribed period, thereby precluding further judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15373/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro CARLUCCI SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LORENZI MAURIZIO unitamente all'avvocato SAPONARO FABIO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 2634/06/2020 depositata il 26/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/11/2025 La Presid