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Decreto — n. 31072/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares process extinguished due to debt extinguishment under Rottamazione Quater law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31072/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a tax authority decree based on the Rottamazione Quater legislation. The private party argued for debt recognition, while the tax authorities contended that specific payments extinguished the liabilities under Art. 1 of Law 197/2022. The court ruled that the statutory provision automatically terminates proceedings regarding these specific debts without further judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that when a debt is extinguished by the specific provisions of the Rottamazione Quater law, the related civil proceedings are automatically terminated and the process is declared extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
Rottamazione Quater debt extinguishment tax authority decree process termination civil procedure law automatic extinction judicial review waiver

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 231, L. 197/2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24231/2022 R.G. proposto daDLI S.R.L. IN FALLIMENTO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO PAGLIANI contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA, rappresentatee difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazio n.1529 /09 /2022 depositata il 30/03/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/11/2025 LaPresiden