Court declares process extinguished due to tax debt extinguishment under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax collection process extinguished following the enactment of the Rottamazione Quater law. The private party argued for debt recognition while the State contended that specific legislative provisions automatically nullified prior judicial decisions regarding these charges. The court ruled that the statutory extinction of debts renders all non-finalized proceedings and judgments ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The automatic extinction of tax debts under the Rottamazione Quater regime invalidates all non-finalized judicial proceedings and judgments concerning such charges, rendering them legally ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24892/2021 R.G. proposto da: GRUPPO INDUSTRIE BUONINFANTE SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato ARTURO VASSALLO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 5282/02/2021 depositata il 24/06/2021 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/11/2025 La Pres