Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by administrative act confirming regular case closure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a regional tax commission ruling that the case had been definitively closed. The tax authority argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular definition of the dispute under the new legislative framework. Consequently, the court held that the process terminated automatically without the need for further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act explicitly documents the regular definition of a tax dispute in the prescribed forms, the civil procedure is automatically extinguished, barring only a request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10082/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro DI FRANCO PAOLA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA edall'avvocato SALVATORE SAMMARTINO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA n. 6990/14/2020 depositata il 02/12/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/11/2025 La Presiden