Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the State Attorney against the Regional Tax Commission's decision. The lower court declared the tax litigation extinguished following an administrative act listing the case as definitively resolved under specific 2022 legislation. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory provisions for extinguishment were correctly applied without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: When an administrative act lists a tax case in the extinction register, the litigation is deemed extinguished, and the appeal against such a procedural ruling is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27369/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAREA SRL, ALIBERTI ANTONIO, ALIBERTI MARIA, ALIBERTI GABRIELE, rappresentati e difesi unitamente dagli avvocatiFABIOLA FURLAN GUADAGNO FRANCO DOMINI avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del 18/09/2018 n. 7893/02/2018,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/11/2025 Il Pr