Court dismisses tax debt case as settlement agreement perfected by financial offices extinguishes proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished after the financial offices confirmed the perfection of a simplified debt settlement. The plaintiff argued for debt recovery, but the court found the agreement valid under the specified law. Consequently, the court ruled that the debt sums are definitively acquired and non-refundable, terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018; Art. 3, comma 9, D.L. n. 119/2018: When a simplified debt settlement is perfected by the competent financial offices, the judicial proceedings are extinguished and the debt amounts become definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19264/2018 R.G. proposto da: AINA ANTONELLA, rappresentatae difesa dall'avvocato CARLO GIACCHETTI unitamente all’avvocato ALBERTO LODIGIANI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV DI PAVIA, rappresentatee difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 5457/172017 depositata il 19/12/2017 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n. 136/2018; considerata l’invio delladocumentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12, del D.L. n. 119/2018, dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata in esito all’interlocutoria datata 25/11/2025 degli Uffici Finanziari competenti; che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, la definizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio; che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/11/2025 La Pres