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Ordinanza — n. 31037/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows cassation appeal against regional court for lack of constitutional minimum in tax assessment reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31037/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed Silvia Denti's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of her tax dispute regarding 2007 income and corporate taxes. Denti argued the lower court failed to analyze specific evidence proving her business activity, resulting in a stereotyped and insufficient motivation that violated constitutional standards. The court found the regional court's reasoning merely apparent and disconnected from the specific facts presented, constituting a violation of the constitutional minimum required for judicial decisions.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: The cassation review of a judgment's motivation is limited to verifying the respect for the constitutional minimum, which is violated when the reasoning is totally missing, merely apparent, or objectively incomprehensible without reference to the specific case facts.

Parole chiave

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tax assessment reasoning constitutional minimum standard omission of specific facts apparent motivation Cassation review limits tax liability determination judicial motivation defect contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Si tratta di omissioni particolarmente significative che inducono a ritenere violato il “minimo costituzionale”.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.
Art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
600 e dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
633, e dell’art. 55 del d.P.R.
Art. 55 d.P.R. 917/86
633, e dell’art. 55 del d.P.R.
Art. 32 d.P.R. 600/73
civ., nonché dell’art. 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R.
art. 32 d.P.R. 600/73
civ., nonché dell’art. 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13248/2020
Cass. n. 17196/2020
Cass. n. 7090/2022
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6414/2016 R.G. proposto da: DENTI Silvia, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiano Duva, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4118/2015,depositata il 28 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. Parte ricorrente impugnava l’avviso di accertamento n. T9R01B200984/2012 con cui l’Agenzia delle entrate aveva richiesto, per il periodo d’imposta 2007, il versamento di un’imposta IRPEF per euro 107.396,00, di una addizionale regionale paria euro 3.687,00, di un’imposta IRAP pari a euro 11.260,00, di un’imposta IVA pari a euro 28.333,00, di una addizionale comunale pari ad euro 800,00, oltre a interessi e sanzioni.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 142/2/13 , la Commissione tributaria provincialedi Lodi rigettava il ricorso .

2. La contribuente ricorreva in appello. Si costituivain giudizio l’Agenzia delle entrate. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4118/2015, depositata il 28 settembre 2015, ha rigettato l'impugnazione 3. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve muoversi dal secondo motivo di ricorso , con cui si deduce l'omesso esame del fatto controverso, afferente la giustificazione delle dichiarazioni che hanno indotto all’accertamento. Falsa applicazione e/o violazione degli articoli 32 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, degli articoli 51 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e dell’art. 55 del d.P.R. 917/86, con riferimento alla ritenuta esistenza della attività autonoma nel 2007.

Violazione dell’art. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 7 d.lgs . 31 dicembre 1992 n. 546. In ogni caso,nullità della sentenza per omessa motivazione. 1.1. Parte ricorrente deduce l’omesso esame della dichiarazione dell’ing. Malatesta in riferimento a quanto indicato nell’avviso di accertamento per l’anno 2007in merito alla compilazione dei quadri relativi all’attività svolta. La dichiarazione del Malatesta sarebbe asseverata da alcuni documenti depositati in giudizio ( la fattura emessa dalla Denti nei confronti di Macquarie Bank il 12 dicembre 2006, avente per oggetto le provvigioni per un atto di pari data; l’estratto conto bancario che dimostrerebbe il pagamento della predetta fattura, del 2006, in data 10/11 gennaio 2007; la certificazione di avvenuto versamento della ritenuta d’acconto, trasmessa nel 2008 alla Denti - sempre con riferimento alla fattura del 2006).

Pertanto, essendo dimostrato che l’ultimo incasso della attività autonoma della Denti riguarda un’attività svolta nel dicembre 2006, e che la compilazione dei quadri afferenti l’anno 2008 è dovuta alla consegna della certificazione -datata 28 febbraio 2008 - da parte della Macquarie Bank Limited, per somme incassate nell’esercizio 2007,non vi sarebbe prova che la ricorrente abbia svolto nel 2007 attività di lavoratrice autonoma e l’Erario non avrebbe prodotto alcun altro elemento a suffragio delle proprie tesi. 1.2. In subordine, viene denunciata motivazione apparente sull’iter logico che avrebbe condotto il giudice al suo convincimento, ovvero la violazione dell'onere della prova, mancando la dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa,poiché la documentazione indicata dall'Ufficio non ne dimostrerebbe la tesi , con mancata valorizzazione delle prove fornite dalla contribuente.

Sarebbe altresì riscontrabile la falsa applicazione e/o violazione degli articoli 32 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, degli articoli 55 d.P.R. n. 677 del 1972 e dell’art. 55 del d.P.R. n.917 del 1986, essendo stati applicati il sistemapresuntivo, un regime di imposte e un metodo di accertamento, apersona della quale non è provato né l’esercizio di attività autonomao di impresa, né la assoggettabilità a IRAP e IVA.

2. Con il terzo motivo di ricorso, poi,sidenuncia,con riferimento alla inclusione del conto intestato ai genitori di Silvia Denti nell’accertamento, l'omesso esame del fatto e la nullità della sentenza per omessa motivazione. La Commissione tributaria regionale non avrebbe in alcun modo affrontato la questione del legame fra l’attività di impresa, oggetto di contestazione, e il conto corrente intestato al terzo. L’unico elemento a sostegno della riconducibilità del conto in esame alla attività economica della Denti sarebbe il fatto che questa ultima avesse unadelega ad operare. Le evidenze documentali, al contrario, lascerebbero emergere che l'operativitàfosse in capo ai genitori.

3. Con il quinto motivo di ricorso , inoltre, si prospetta, con riferimento ai prelievi ed esborsi, la violazione dell’articolo 32 , comma 4,d .P.R. 29 settembre 1973 n. 600 , errata interpretazione della norma afferente all’IVA, omesso esame del fatto decisivo , nullità della sentenza per omessa motivazione. Si evidenzia che, ai fini del computo delle imposte, dovranno essere escluse le uscite di cui la Denti abbia indicato i beneficiari.Il tema non è stato affrontato dal giudice dell’appello. Il che concretizzerebbe il vizio dell’omesso esame o,in subordine, della null ità per mancata motivazione.

4. Con il sesto motivo di ricorso , infine, si deduce la falsa applicazione della normativa afferente all’imposta sul valore aggiunto (d.P.R. 633/1972),omesso esame del fatto decisivo, nullità della sentenza per omessa motivazione.Al riguardo, si denuncia che i giudici del gravame avrebbero omesso di pronunciarsi sull’assoggettamento all’IVA dell’attività asseritamente svolta dalla Denti.

5. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati sotto il profilo del vizio di motivazione. 5.1. La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione (Cass. n. 21978/2018). In particolare, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem" alla pronuncia di prime cure , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019;

Cass. n. 7347/2012). 5.2. Nel caso di specie, dalla letturadelle poche righe riservate al meritodella controversia appare evidente che la motivazione sulle fonti di prova addotte dall'Ufficio sia del tutto stereotipata e priva di qualunque riferimento specifico a quanto dedotto analiticamente nel ricorso e ribadito nella memoria. Nulla di quanto specifica to con riferimento alla prova dello svolgimento di attività di impresa, al conto corrente intestato ai genitori della ricorrente , nonché ai versamenti e ai prelevamenti oggetto di specifiche deduzioni, viene considerato da parte della Commissione tributaria regionale 5.3.

Si tratta di omissioni particolarmente significative che inducono a ritenere violato il “minimo costituzionale”.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020;

Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).

6. L'accoglimento dei motivi secondo, terzo, quinto e sesto determina l'assorbimento del primo e del quarto motivo. Con il primo motivo si invoca l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, consistente nella assoggettabilità dell’attività imputata alla Denti al sistema di presunzioni a base dell’accertamento(In ogni caso, falsa applicazione o violazione degli articoli 32 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, degli articoli 51 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e dell’art. 55 del d.P.R. 917/86.

Violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva), mentre con il quarto motivo, con riferimento alle giustificazioni fornite da Silvia Denti in ordine alle operazioni dedotte nell’accertamento, si deduce l’omesso esame del fatto oggetto di discussione(Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 comma 4 d.P.R. d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. In ogni caso violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva. Violazione degli articoli 2697 e 2729 cod. civ. e 115, comma secondo, cod. proc. civ., nonché dell’art. 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 con riferimento alla prova contraria).

7. In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie imotivi secondo, terzo, quinto e sesto nei termini di cui in motivazione, assorbitiil primo e il quarto motiv o . Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia