Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31035/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal, ruling withholding credits on interest do not require proof of corporate income.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31035/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that ordered the refund of withheld taxes to a bank. The bank argued it held a valid credit for withholding taxes on interest earned by a bankrupt entity, while the Agency contended proof of the entity's total income was necessary to offset the tax. The court rejected this, holding that the mere certification of withholding operations sufficed because the bankrupt entity had declared zero taxable income, making the offsetting of taxes impossible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 d.P.R. 600/1973; Art. 22 d.P.R. 917/1986: A credit for withheld taxes on interest does not require proof of the debtor's total taxable income if the debtor declared zero income, as the withholding serves as an advance payment on non-existent tax.

Parole chiave

Generato dall'IA
withholding tax credit bankruptcy liquidation IRES offsetting burden of proof tax refund claim attestazione di salario procedura di liquidazione dei conti computo del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il credito IRES acquistato dalla Banca IFIS è interamente costituito dalle ritenute a titolo di acconto operate ex art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi attivi erogati dagli istituti di credito.
Art. 22, comma 1, lett. c) d.P.R. 917/1986
Valentino Lenoci ritenute operate ex art. 22, comma 1, lett.
Art. 183 d.P.R. 917/1986
Art. 5, comma 4 d.P.R. 322/1998
art. 2697 c.c
917, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
artt. 183 d.P.R. n. 917/1986
Va rilevato, inoltre, che, con il ricorso introduttivo in primo grado, la Banca IFIS ha documentato che, con la dichiarazione dei redditi presentata ex artt. 183 d.P.R. n. 917/1986 e 5 , comma 4,d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 22 aprile 2022, n. 12910
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TENZA sul ricorso iscritto al n. 23108/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro BANCA IFIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Martelli, Giovanni Caliceti e Giorgia Passacantilli in virtù di procura speciale allegata del controricorso, –controricorrente – avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 4266/2023, depositata l’11 luglio 2023;

SOSPENSIONE RIMBORSO IRES 2016. R.G. N.23108/2023 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso; uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Francesca D’Ambrosio, e per la Banca IFIS s.p.a. l’avv. Giovanni Caliceti; FATTI DI CAUSA 1. La Banca IFIS s.p.a., con atto stipulato il 29 aprile 2015, registrato il 13 maggio 2015, acquistava il credito IRES risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata dalla liquidatela del Consorzio Produttori Nocciole dei Cimini s.c.r.l., posto i n liquidazione coatta amministrativa con D.M. del 28 giugno 1995.Tale credito riguardava le ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati alla data del 31 dicembre 2014 sui depositi bancari liquidati dagli istituti di credito, nonché le ulteriori ritenute che sarebbero maturate dal 1° gennaio 2015 fino alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura.

La Banca IFIS pertanto, con istanza del 7 settembre 2017 chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso della somma di € 153.160,00, pari all’importo del credito risultante dalla dichiarazione presentata al termine della procedura. Con comunicazione del 22 settembre 2017 l’Ufficio richiedeva alla società Consorzio Produttori Nocciole dei Cimini s.c.r.l. la documentazione contabile necessaria per procedere alla verifica. Successivamente, in data 9 ottobre 2017 l’Ufficio notificava alla cessionaria provvedimento di sospensione dell’esecuzione del rimborso IRES richiesto.

R.G. N.23108/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 2. Avverso tale diniego la Banca IFIS s.p.a. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo la quale, con sentenza n. 48/2020, depositata il13 febbraio 2020, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4266/2023, pronunciata il 27 giugno 2023 e depositata in segreteria l’11 luglio 2023, rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 27 novembre 2023). La Banca IFIS s.p.a. resiste con controricorso.

5. Con decreto del14 aprile 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 10 settembre2025. All’udienza suddetta sono comparsii procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti. Il Pubblico Ministeroha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 183 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto sufficiente, ai fini del rimborso del credito IRES a titolo di ritenuta di acconto su interessi passivi di conti correnti R.G. N.23108/2023 Cons. est. Valentino Lenoci intestati al Consorzio cedente, la mera attestazione dell’effettuazione di tali ritenute, in quanto tali ritenute attengono ad imposte da scomputare dalle imposte liquidate sul reddito successivo, per cui sarebbe stato necessario fornire la prova dell’entità del reddito complessivo di impresa ottenuto nel periodo di imposta cui il richiesto rimborso si riferiva.

2. Il motivo è infondato. Il credito IRES acquistato dalla Banca IFIS è interamente costituito dalle ritenute a titolo di acconto operate ex art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi attivi erogati dagli istituti di credito. Più specificamente, le ritenute da cui si è originato il credito riguardano gli interessi maturati sui conti correnti/depositi intestati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Produttori Nocciole dei Cimini s.c.r.l. nel periodo dal 28 giugno 1995 al 16 novembre 2016. L’esistenza di tali ritenute è stata documentata con le certificazioni attestanti la loro effettuazione, a titolo di acconto, nei confronti della procedura; tale circostanza è sostanzialmente incontestata.

Va rilevato, inoltre, che, con il ricorso introduttivo in primo grado, la Banca IFIS ha documentato che, con la dichiarazione dei redditi presentata ex artt. 183 d.P.R. n. 917/1986 e 5 , comma 4,d.P.R. 22.7.1998, n. 322, il commissari o liquidatore della procedura di l.c.a. Consorzio Produttori Nocciole dei Cimini s.c.r.l. aveva dichiarato che la procedura non aveva realizzato alcun reddito da assoggettare a tassazione [v. all. sub n.

4) al ricorso in primo grado], e quindi non vi era alcun reddito da dichiarare ed alcuna imposta dalla quale “scomputare” le R.G. N.23108/2023 Cons. est. Valentino Lenoci ritenute operate ex art. 22, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, e risultanti a credito. In questa situazione, la C.T.R. correttamente ha ritenuto assolto l’onere della prova del credito da parte della Banca IFIS, nel mentre l’Agenzia delle Entrate non ha offerto alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito, come pure avrebbe potuto – anche in ossequio al principio di “vicinanza della prova”(cfr. Cass. 22 aprile 2022, n. 12910) – dimostrando , attraverso le ordinarie procedure di accertamento, che, al contrario di quanto dichiarato dal commissario liquidatore , al termine della procedura concorsuale era residuato un reddito da dichiarare, e quindi vi era una imposta da versare dalla quale scomputare le ritenute in oggetto.

3. Consegue il rigettodel ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della Banca IFIS s.p.a., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.300,00per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre 15%per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Co