Cassation court orders integration of necessary co-litigants due to lack of notification, preserving case admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the integration of necessary co-litigants, Umberto Palomba and his company, who were omitted from the cassation appeal notification. Although the appeal was procedurally admissible, the lack of notification to these essential parties required remedial measures under civil procedure law. The decision mandates the appellant to notify these parties within sixty days to ensure a complete adversarial process before the judgment becomes final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The omission of notification of a cassation appeal to a necessary co-litigant does not render the appeal inadmissible but instead triggers the requirement to integrate the adversarial proceedings with that party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22142/2016 R.G. proposto da CALDEROPOLI Rita, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare 21/23, presso lo studio dell’avvocato Carlo Boursier Niutta; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1615/2016, depositata il 22 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso depositato il 7 dicembre 2007, Rita Calderopoli ha impugnato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Informatica e Sviluppo S.n.c. di Calderopoli Rita C., relativo ai redditi per l’anno 2000, constatando un presunto omesso pagamento delle imposte IVA ed IRAP nonché dell ’I RPEF da imputare ai soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione, oltre a comminareuna sanzione amministrativa.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli,con sentenza n. 196/07/2008,ha rigettato il ricorso. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente proponeva appello, deciso con sentenza n. 228/1/10, con cui , in accoglimento del ricorso, la Commissione tributaria regionale , ha annullato l'impugnata sentenza per violazione del contraddittorio nei confronti di Umberto Palomba e della Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C. Riassunto il giudizio in primo grado, la ricorrenteha insistito per l'annullamento del predetto avviso di accertamento;
Palomba Umberto e la Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C. non si sono costituiti in giudizio. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11000/02/2014, ha rigettato il ricorso. 2. – Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha proposto nuovo appello,che è stato deciso con la sentenza n. 1615/2016, con cui la Commissione tributaria regionale di Napoli ha ritenuto infondato il ricorso. 3. –La contribuent e ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Umberto Palomba e della Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C. che non si sono costituiti in giudizio, ma nei confronti dei quali non è stato notificato il ricorso per cassazione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (Cass.n. 30711/2021;
Cass. n. 8065 / 2019 ; Cass. n. 19910 / 2018 ). Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. , nei confronti della Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C. e del socio Umberto Palomba, a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Informatica e Sviluppo S.n.c. di Palomba Luigi C. e del socio Umberto Palomba, a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzainterlocutoria.
Così deciso in Roma, nel