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Ordinanza — n. 31003/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax notice, upholding digital PEC notification validity and lack of required signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31003/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the company's appeal against a tax authority decision confirming the validity of administrative notices sent via electronic means. The court held that digital notifications to registered PEC addresses satisfy the principle of elective domicile and that the absence of a specific official signature on the payment notice does not invalidate the act, as the law only requires the official's name. Consequently, the lower court's ruling upholding the notification was affirmed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25: The absence of a specific official signature on a tax payment notice does not render the act invalid, provided the authority's name is present and the notification was effectively delivered to the recipient's registered electronic address, thereby satisfying the requirements of the law.

Parole chiave

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electronic notification validity PEC address domiciliation tax payment notice signature administrative act formalities digital document probative value notificazione elettronica notifica per raccomandata comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nel
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
602, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n.
d.P.R. 68/2005

Giurisprudenza citata

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Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757
25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n.
Cass., 7 settembre 2018, n. 21844
4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n. 21844;
Cass., 29 agosto 2018, n. 21290
Cass., 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., 30 dicembre 2015, n.
Cass., 30 dicembre 2015, n. 26053
21290; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 5 dicembre 2014, n.
Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773
26053; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., 27 luglio 2012, n.
Cass., 27 luglio 2012, n. 13461
25773; Cass., 27 luglio 2012, n. 13461 e, da ultimo, Cass., Sez.
Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9009
13461 e, da ultimo, Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9009).
Cass. s.u. 23620/2018
2961/2021) sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione esperita dalla Procura notificante» (così, Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979
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Ordinanza — n. 14410/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax authority regarding electronic notice validity and litigation costs.
Ordinanza — n. 15704/2025 — snciv
Italian court dismisses appeal against tax notice, ruling procedural defects in digital service do not invalidate service. The court held that public officials' attestations regarding service to authorized agents are presumed valid until proven false. The appellant's arguments regarding notification timing and digital discrepancies were rejected as inadmissible or unfounded. The decision confirms that service to a qualified person binds the recipient even if the address details differ from the official record. The court emphasized the presumption of regularity in administrative service procedures. The final outcome was a dismissal of the appeal with costs awarded to the tax authority. The ruling reinforces the reliability of public official attestations in civil procedure. The court clarified that partial reforms of first-instance judgments do not create res judicata on new issues raised. The decision applies principles of good faith and procedural efficiency in tax collection disputes. The judgment stands as a precedent for handling similar notification challenges in Italian law.
Ordinanza — n. 21159/2022 — snpen
Italian Court dismisses generic appeal against bankruptcy fraud conviction as it lacks specific factual grounds.
Ordinanza — n. 22659/2024 — snciv
Cassation court allows appeal against tax notice notification via PEC from non-registered sender address.
Ordinanza — n. 17724/2022 — snciv
Italian Court allows tax appeal, ruling invalid notification due to lack of information letter caused prescription failure.

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 515/2018 R.G. proposto da: LE STANZE DEL CASHMERE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Tullio Elefante ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Cardinal de Luca n. 10. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4566/2017, depositata in data 18 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Cartella Pag. Preavv. Fermo Amm. IRES1. In data 20/11/2014 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla società Le Stanze del Cashmere s.r.l. il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400090856000 su un autoveicolo di proprietà, per un ammontare complessivo di € 258.191,96, in cui risultavano ricomprese quattro cartelle di pagamento riportanti debiti di natura tributaria per complessivi € 89.886,00: la n. 071/2013/0092445644/000 notificata in data 17/06/2013 a mezzo raccomandata RR (relativa alla TARSU, sanzioni ed interessi per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 di complessivi € 1359,47); la n. 071/2013/0143017024/000 notificata in data 29/11/2013 a mezzo PEC (relativa ad addizionali comunali e regionali IRPEF, ritenute alla fonte, sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 2010 di complessivi € 8625,07); la n. 071/2014/0068560904/000 notificata in data 06/05/2014 a mezzo PEC (relativa al diritto annuale camera di commercio per l’anno d’imposta 2011 di complessivi € 62,00); la n. 071/2014/0092029248 notificata in data 11/06/2014 a mezzo PEC (relativa ad IRES ed IVA, sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 2010 di complessivi € 79.839,92).

2. Avverso il preavviso di fermo amministrativo, le cartelle di pagamento ed i relativi ruoli esattoriali la società proponeva ricorso dinnanzi la C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 25040/2015, annullava il preavviso di fermo limitatamente alle tre cartelle ritenute irritualmente notificate a mezzo PEC, ritenendo regolare la notifica della prima cartella tramite raccomandata RR presso la sede della società.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la società dinnanzi la C.t.r. della Campania e, contestualmente, proponeva appello il Concessionario, deducendo la regolare notifica anche delle tre cartelle trasmesse a mezzo PEC; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 4566/2017, depositata in data 18 maggio 2017, rigettava l’appello della società ed accoglieva quello del Concessionario.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.p.r. 602/73 e degli artt. 20, comma 2 e 71 d. lgs. 82/2005 e degli artt. 4, 6, 22 e 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.», la società ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto regolare la notifica di cartelle di pagamento attraverso la semplice produzione in giudizio, da parte del Concessionario, della ricevuta di consegna della PEC.

2. Il motivo è infondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (cfr. tra tante Cass.27/11/2019, n. 30948) quello secondo cui, con riferimento alla necessità della sottoscrizione, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (nello stesso senso Cass. 02/02/2023, n. 18867). Tale principio trae fondamento dall’assunto ormai consolidato secondo cui la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

Su un piano più generale si deve riaffermare che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. 2.1. Ancora, si è chiarito (Cass. 2019/30948 cit.) che - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Più in generale, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, qualora non venga in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n. 21844;

Cass., 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., 27 luglio 2012, n. 13461 e, da ultimo, Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9009). 2.2. Inoltre, sulla predetta questione di merito sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno sul punto chiarito che «la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso; infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione esperita dalla Procura notificante» (così, Cass., Sez.

U., 18 maggio 2022, n. 15979). 2.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha correttamente applicato i principi testè declinati laddove ha ritenuto corretta la documentazione prodotta a riprova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, esibendo la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio all’indirizzo PEC del destinatario, rilasciata dal c.d. Gestore, nell’osservanza delle modalità del d.P.R. n. 68/2005 all’indirizzo risultante dagli elenchi a tale fine previsti dallaa legge.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in €. 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nel