Italian tax court dismisses appeal due to absolute nullity from lack of mandatory joint party participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the entire tax proceeding null and remitted the case to the first-instance court. The administrative agency argued that the appellate judge erred in evaluating presumptive evidence regarding the company's income. However, the court found that the lack of participation by all necessary partners constituted a fundamental defect in the adversarial process, rendering the judgment voidable at any stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. n. 546/1992; Art. 5 Tuir: The unitary nature of tax assessment for partnerships requires all partners to be parties to the proceeding; absence of mandatory joint litisconsorty causes absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Pantaleo Domenico, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Riccardo Pagliarulo del Foro di Bari e Francesco Bianco del Foro di Brindisi, che hanno indicato recapito Pec, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio dell’Avv.
Francesco Napolitano, alla via Po n. 9 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2290, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 17.10.2016, e pubblicata il 3.7.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; GGETTO : Irpef 2006 - Reddito di partecipazione - Società di persone - Violazione del contraddittorio -Conseguenze. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate procedeva a verifica fiscale nei confronti della Pan Frutta Sas, pertanto una società di persone, dedita al commercio di ortofrutticoli, e contestava il maggior reddito ritenuto conseguito nell’anno 2006.
Al socio Pantaleo Domenico era quindi notificato l’avviso di accertamento n. TVH01A301431, in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito ai fini Irpef.
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, contestando che potesse ritenersi accertato il conseguimento di un maggior reddito da parte della società. Anche altro socio e la società proponevano impugnativa avverso gli atti impositivi loro notificati. La CTP riteneva fondate le difese proposte da Domenico Pantaleo, ed annullava l’avviso di accertamento.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che confermava la decisione dei giudici di primo grado.
4. Avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di ricorso. Il contribuente ha depositato atto di costituzione in giudizio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 21, comma 4, del Dpr n. 633 del 1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse offerto la prova presuntiva del maggior reddito conseguito dalla società.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, avendo il giudice dell’appello erroneamente valutato la prova presuntiva offerta dall’Amministrazione finanziaria.
3. Non sussistono le condizioni perché i motivi di ricorso siano esaminati. Deve infatti rilevarsi d’ufficio il difetto del contraddittorio, sin dal primo grado di giudizio, poiché viene in rilievo il consolidato principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del Tuir e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. sez. un. n. 14815 del 2008;
Cass. n. 15116 del 2018).
4. Deve pertanto dichiararsi la nullità del giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione del processo con tutti i litisconsorti necessari. Analoghe decisioni sono state assunte da questa Corte di legittimità, in relazione al medesimo accertamento tributario relativo all’anno 2006, con pronunce n. 9150/2025 (società) e 10406/2019 (altro socio, Pantaleo Benedetta). Sembra anche opportuno segnalare che, con pronuncia n. 9151/2025, questa Corte si è espressa in merito agli accertamenti compiuti, nei confronti della Pan Frutta Sas e dei soci, in relazione all’anno 2007. La Corte di Cassazione, P.Q.M in ordine al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anch