Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing deduction of TFM accruals without strict TFR civil law limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that allowed the deduction of end-of-mandate treatment accruals. The agency argued that such accruals must strictly follow civil law limits applicable to employee end-of-service benefits, but the court found no specific fiscal rule overriding this. Consequently, the court held that the deduction is permitted based on the principle of competence if a written act with a certain date predating the relationship established the amount, rejecting the agency's claim as inadmissible due to lack of specific factual challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 105 T.U.I.R.; Art. 95 T.U.I.R.: The accrual for end-of-mandate treatment is deductible annually under the principle of competence if a written act with a certain date predating the relationship established the amount, without requiring strict application of civil law limits for end-of-service benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentate e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ricorrente CONTRO SOCIETA’ ALBERGO RISTORANTE “AL TERRAZZO”s.a.s. in persona del legale rapp.te pro tempore, ALBERTINA MARIA RAMELLA, in proprio e quale legale rappresentante p.t. e socia, CLAUDIA PAGANI, in qualità di socia, rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Giuliani e Valentina Guzzanti del foro di Roma giusta procura speciale in atti - controricorrenti – AVVISO ACCERTAMENTO –S.A.S. - ACCANTONAMEN TO QUOTA T.F.M.
DEDUCIBILITA’ avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3749/16/2018, pubblicata il 11.9.2018, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6 novembre 2025 dal consigliere Maria Clara SALI; FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento r elativo all'anno di imposta 2011, l'Agenzia delle Entrate rilevava nei confronti della società Albergo Ristorante Al Terrazzo s.n.c. (poi s.a.s.), l'indebita deduzione di accantonamenti per trattamento di fine mandato a favore degli amministratori per complessivi euro 67.881,00.
Considerato che nell'anno di imposta 2011 non erano stati corrisposti compensi agli amministratori, non vi erano quote di accantonamento per TFM da portare in deduzione. Ripreso quindi a tassazione l'importo di euro 67.881,00, l'Ufficio accertava un maggior reddito pari ad euro 113.239,00 nei confronti della società, che imputava pro quotaalle due socie Pagani Claudia e Ramella Albertina Maria, ai sensi dell’art. 105 T.U.I.R., con successivi avvisi di accertamento.
2. La società e le due socie impugnavano i rispettivi atti impositivi . I ricorsi, previa riunione,vanivano accolti dalla CTP di Milano.
3. La CTR della Lombardia, adita dall'Ufficio, rigettava l'appello , confermando la sentenza di primo grado.
4. L'Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe sulla base di un unico motivo.
5. La società AL TERRAZZO s.a.s., Albertina Maria Ramella e Claudia Pagani resistono con controricorso.
6. E’ stata fissata l’adunanza camerale 6.11.2025.
7. Le parti controricorrenti hanno depositato tempestiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 105 commi 1 E 4 del D.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'articolo 360 comma 1, numero 3, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate assume che la CTR abbia errato nel ritenere che il trattamento di fine mandato non sia subordinato alle medesime limitazioni previste per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, il rinvio alla disciplina civilistica contenuto nell'articolo 105 del T.U.I.R.
è di carattere generale. Il legislatore fiscale, pertanto, non ha dettato per detti accantonamenti una disciplina derogatoria, con la conseguenza che anche fiscalmente l'accantonamento deducibile annualmente non deve essere superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, alla condizione che detti accantonamenti risultino in conti individuali dei singoli dipendenti. Il diritto alla deduzione da parte della società erogante è condizionato alla sussistenza di un atto che preveda espressamente detta indennità anche nel suo ammontare, con data certa anteriore al rapporto.
In mancanza di detto requisito ossia della specifica preventiva determinazione gli accantonamenti operati in bilancio devono essere portati in aumento nella dichiarazione dei redditi e la deduzione fiscale rinviata al momento della effettiva percezione dell'indennità medesima da parte degli amministratori. In sostanza, secondo la parte ricorrente, il rinvio operato dall'articolo 105 deve essere inteso come rinvio alle disposizioni legislative previste per il t.f.r., con la conseguenza che anche l'accantonamento al TFM operato in misura superiore al compenso annualmente stabilito diviso per il coefficiente 13,5 deve considerarsi fiscalmente indeducibile. 1.1.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 1.2.Come già statuito in controversie analoghe (Cass. n. 3385/2025, Cass. 07/06/2024, n. 15966 e Cass. n.25435/2022, tra le stesse parti), questa Corte ha già escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n. 24848).
Si è precisato che tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 T.U.I.R., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti, trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431). 1.3.
Inammissibile è invece il profilo della censura relativo alla assunta indeducibilità degli accantonamenti del TFM per mancanza di un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto che ne specificasse anche l'importo. Ciò in quanto l’Agenzia non prende specifica posizione a fronte delle affermazioni della C.T.R., secondo cui “l’accantonabile è espressamente stabilito nel verbale di assemblea dell’8 marzo 2011, allegato 4 al ricorso introduttivo proposto dalla società”e ancora :” In merito, non vi è alcun dubbio sul verbale che aveva stabilito a suo tempo il quantum”.
Trattasi peraltro di accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità 2. In conclusione, il ricorso va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza.
4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 200,00 per esborsi, euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA E CPA come per legge.