Decreto — n. 30922/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4502/2021 R.G. proposto da : NICOLOSI GAETANO, NICOLOSI VENERANDA, NICOLOSI GIOVANNI, LONGO GRAZIA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANMARCO ABBADESSA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PER PROVINCIA CATANIA, rappresentata e difesa dall’avvocatoBENEDETTA CARUSO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIAn.3826/06/2020 depositata il 13/07/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30922/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : NICOLOSI GAETANO, NICOLOSI VENERANDA, NICOLOSI GIOVANNI, LONGO GRAZIA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANMARCO ABBADESSA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PER PROVINCIA CATANIA, rappresentata e difesa dall’avvocatoBENEDETTA CARUSO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIAn.3826/06/2020 depositata il 13/07/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4502/2021 R.G. proposto da : NICOLOSI GAETANO, NICOLOSI VENERANDA, NICOLOSI GIOVANNI, LONGO GRAZIA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANMARCO ABBADESSA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PER PROVINCIA CATANIA, rappresentata e difesa dall’avvocatoBENEDETTA CARUSO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIAn.3826/06/2020 depositata il 13/07/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/11/2025 La Presidente Titolare Angelina-Maria Perrino