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Ordinanza Interlocutoria — n. 30907/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 30907/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30907/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9798/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro FAVARO GIUSEPPINA, rappresentatae difesa d a ll’avvocato PAGNOTTA NICOLA (PGNNCL62T21D086O) unitamente all'avvocato MARTIN STEFANIA (MRTSFN67A69A001O) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sede in VENEZIA,n. 542/2020 , depositata i l 14/10/2020 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2025dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

Regesto Legislator

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art. 378 c.p, art. 3 D.Lgs. n. 23/2011; Ordinanza Interlocutoria — n. 30907/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Successivamente la difesa erariale ha depositato memoria illustrativaex art. 378 c.p.c. e documenti . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso , si deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.. Alla fattispecie non avrebbe dovuto essere applicato il regime di c.d. cedolare secca, in quanto l’immobile era stato destinato a foresteria per i propri dipendenti da una società.

Parole chiave

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conduttore di locali commerciali locazione immobiliare liquidazione di fondi elenco dei contribuenti imposta di registro disdetta del contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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art. 378 c.p
Successivamente la difesa erariale ha depositato memoria illustrativaex art. 378 c.p.c.
art. 3 D.Lgs. n. 23/2011
Con unico motivo di ricorso , si deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi dell’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9798/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro FAVARO GIUSEPPINA, rappresentatae difesa d a ll’avvocato PAGNOTTA NICOLA (PGNNCL62T21D086O) unitamente all'avvocato MARTIN STEFANIA (MRTSFN67A69A001O) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sede in VENEZIA,n. 542/2020 , depositata i l 14/10/2020 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2025dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, e le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FATTI DI CAUSA 1. L’amministrazione ha contestato alla ricorrente tre avvisi di liquidazione per il recupero a tassazione dell’imposta di registro non versata in relazione agli anni di imposta 2014, 2015 e 2016, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a locazione di immobile a società destinato ad uso foresteria, per la quale era stata dichiarata e corrisposta l’imposta di registrazione in regime di c.d. cedolare secca.

2. A seguito di impugnazione della contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con sentenza n. 206/4/18 depositata il 4/02/2019, ha accolto nel merito il ricorso con compensazione delle spese di lite.

3. L’amministrazione ha interposto appello e la Commissione Tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 542/8/2020, depositata il 14/10/2020, lo ha rigettato.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la contribuente.

5. La Procura Generale ha concluso per la reiezione del ricorso.

6. Successivamente la difesa erariale ha depositato memoria illustrativaex art. 378 c.p.c. e documenti . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso , si deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.. Alla fattispecie non avrebbe dovuto essere applicato il regime di c.d. cedolare secca, in quanto l’immobile era stato destinato a foresteria per i propri dipendenti da una società.

2. La Corte ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo, in considerazione dell’ordinanza di rimessione alle S ezioni U nite intervenuta in data odiernasullo specifico tema della applicabilità della cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2011 in materia di contratto di foresteria. P.Q.M La Corterinvia la