Court declares process extinguished due to tax debt cancellation under the 2022 scrapping law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a tax debt cancellation decree. The plaintiff challenged the Regional Tax Commission's ruling that debts assigned to collection agents were wiped out by the 'rottamazione quater' law, while the state argued these sums were irrevocably acquired. The court upheld the lower decision, ruling that the statutory cancellation of specific tax liabilities legally terminated all related judicial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The statutory extinction of tax debts assigned to collection agents under the scrapping law provisions automatically terminates all pending judicial proceedings regarding such liabilities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27186/2020 R.G. proposto da KROVOPUSKOVA ALENA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SORCINELLI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Sardegna n.2 /04 /2020 depositata il 10/01/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/11/2025 LaPresidente Ti