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Sentenza — n. 30850/2025 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 30850/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30850/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritt o a l n. 4235 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Refinitiv ItalyS.p.A., già Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, AVVISO DI ACCERTAMENTOr.g. n. 4235/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Regesto Legislator

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artt. 2697 c.c; Sentenza — n. 30850/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Angelo Napolitano aliquota ordinaria del 30% aisensi del comma 4 dell’art. 25 del d.P. R . n. 600/73. Con ricorso notificato in data 26 giugno 2020, la società Refinitiv Italy S.p.A.,già Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A., impugnò l’avviso di accertamento citato a mezzo del quale l’Ufficio accertò maggiori ritenute per euro 2.043.917,00 ed irrogato sanzioni per euro 2.473.139,00. La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio fu rigettato dalla C.T.R. della Lombardia.

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale internazionale rimborso dei contributi agli stranieri autorità fiscale trattenuta esenzione dal pagamento dei contributi uso delle convenzioni di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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artt. 2697 c.c
Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 4, c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritt o a l n. 4235 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Refinitiv ItalyS.p.A., già Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, AVVISO DI ACCERTAMENTOr.g. n. 4235/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Claudia Lazzeri, con studio in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 77; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIAn. 3523/2022, depositata in data 15 / 9 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 9 ottobre2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per l ’Agenzia delle Entrate e l’AvvocatoClaudia Lazzeri per la società contribuente ;

Fatti di causa A seguito di un controllo fiscale attivato a carico dellacontribuente con laconsegna da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in data 16 settembre 2019, del questionario n. Q000326/2019, dalla documentazione prodotta in risposta a mezzo e-mail del 9 ottobre 2019,risultò che, nel periodo d’imposta 2014, la società contribuente avevacorrisposto 8.175.667,34 di euro a titolo di fees alla consociata Thomson Reuters Global Resources (TRGR) , applicando la ritenuta prevista dall’art. 12della Convenzione Italia-Svizzera nella misura del Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla contribuentein risposta al citatoquestionario, l’Ufficio non riscontrò la sussistenza dei requisiti utiliall’applicabilità delle più favorevoli condizioni previste dall’articolo 12 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni e, di conseguenza, emise l’avviso di accertamento n. TMB071P00679/2019, a mezzo del quale applicò alla suddetta transazione la ritenuta con r.g. n. 4235/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est.

Angelo Napolitano aliquota ordinaria del 30% aisensi del comma 4 dell’art. 25 del d.P. R . n. 600/73. Con ricorso notificato in data 26 giugno 2020, la società Refinitiv Italy S.p.A.,già Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A., impugnò l’avviso di accertamento citato a mezzo del quale l’Ufficio accertò maggiori ritenute per euro 2.043.917,00 ed irrogato sanzioni per euro 2.473.139,00. La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio fu rigettato dalla C.T.R. della Lombardia.

Avverso la sentenza d’appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il Sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 4, c. 5 e 12 c. 2, 27 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 23.12.1978 n. 943; 31 ter dpr 29.9.1973 n. 600, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver affermato che la qualità di effettivo beneficiario, in capo a TRGR, della corresponsione delle royalties da parte della odierna contribuente risultava dall’avere quest’ultima concluso con l’amministrazione un accordo di definizione preventiva dei prezzi di trasferimento corrisposti a TRGRe dall’essere quest’ultima una società particolarmente solida, come appariva dal bilancio.

Deduce che l’accordo concluso con l’amministrazione aveva rilievo solo ai fini del transfer pricing, e che da esso non può argomentarsi la r.g. n. 4235/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano qualità, in capo a TRGR, di soggetto effettivo beneficiario delle royalties corrisposte dalla odierna contribuente. Inoltre, non rileverebbe nemmeno che TRGR fosse una società realmente operativa, occorrendo invece la dimostrazione concreta che i flussi di denaro provenienti dalla contribuente non erano dirottati presso altre società del gruppo. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Con esso, l’Agenzia delle Entrate tenta di devolvere a questa Corte di legittimità una valutazione di fatto, relativa alla qualità, in capo a TRGR, di soggetto effettivo beneficiario delle royalties corrisposte dall’odierna contribuente. Il motivo di ricorso in esame, invero, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi posta dal giudice di appello a base della impugnata sentenza. Quest’ultima, infatti, per argomentare la qualità di effettivo beneficiario di TRGR, non ha addotto la circostanza della conclusione dell’accordo in tema di transfer pricingtra l’amministrazione e la contribuente, ma ha valorizzato la “ effettiva operatività della T RGR e la solidità finanziaria della stessadesumibili dal bilancio e dalla relativa relazione prodotta dalla contribuente, dal numero di dipendenti”, che “consentivano, altresì, di escludere che la TRGR fosse un soggetto interposto, non realmente operativo, come tale non effettivamente destinatario delle fees sulle quali era stato applicato il regime di favore della convenzione italo-svizzera” (così testualmente, pagine 12 e 13 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione congrua, in grado di evidenziare gli elementi fattuali posti dal giudice di appello a fondamento dell’affermazione che TRGR fosse il beneficiario effettivo dei flussi di denaro corrisposti dalla odierna contribuente. r.g. n. 4235/2024p.u. 9 / 1 0 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano Tale motivazione non può essere scalfita dalle argomentazioni dell’Agenzia ricorrente tramite un percorso logico- argomentativo che, lungi dall’evidenziare vizi di legittimità della sentenza impugnata, si pone come alternativo rispetto a quello intrapreso dal giudice di appello per arrivare alla decisione qui impugnata. 2.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Refinitiv Italy S.p.A., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro ventimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, s