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Ordinanza — n. 30834/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax authority regarding burden of proof for stolen asset values.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30834/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a lower court ruling that partially accepted a taxpayer's claim regarding lost assets. The taxpayer argued the tax authority failed to verify the valuation criteria for stolen goods, while the authority contended the taxpayer's theft reports were sufficient evidence. The court held that the lower court correctly applied the burden of proof rules and that the taxpayer's failure to provide specific valuation details was a valid ground for rejecting the claim.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.p.r. n. 441/97; Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: When a taxpayer reports stolen assets, the tax authority's reliance on such reports satisfies the burden of proof unless the taxpayer fails to provide specific valuation criteria upon request.

Parole chiave

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tax burden of proof stolen asset valuation theft reports sufficiency tax authority appeal lower court review privo d'oggetto deduzione delle perdite abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.p.r. n. 441/97
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
artt. 2 d.p.r. n. 441/97

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 1778 del 29/01/2016
Cass.n. 1778 del 29/01/2016).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro Scipione DI MATTEO, rappresentato e difes o dall’avv. Fabio Benincasa; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, n. 1030/47/16,depositata il 9 febbraio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia rettificava la perdita d’esercizio disconoscendo componenti negativi ed imputando un conseguente maggior reddito. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente e successivamente la CTR confermava la pronuncia di primo grado. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi, a fronte del quale il contribuente resiste a mezzo di controricorso. DEDUDUCIBILITA’ MERCE PERDUTAA CAUSA DI FURTO Successivamente il contribuente ha proposto istanza di definizione agevolata, a fronte della quale l’Agenzia ha opposto il diniego.

Di poi l’Agenzia ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2 d.p.r. n. 441/97, 115 cpc e 2697 cc, per avere la CTR ritenuto, dopo aver ricordato che la presunzione di cessione di beni non più presenti non opera allorché gli stessi risultano perduti o distrutti per fatto non riconducibile al contribuente, e che nella specie erano state prodotte denunce di furto di tali beni, la sufficienza di queste ultime ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova, a fronte poi del fatto che l’Agenzia non aveva chiesto notizie sui modi di determinazione dei valori dei beni stessi.

Orbene a giudizio dell’Agenzia il giudice non avrebbe considerato il fatto che il contribuente deve altresì fornire i criteri e gli elementi in base ai quali il valore dei beni perduti sia stato determinato, asserendo che le relative richieste erano presenti in quanto essa aveva notificato il relativo invito prima dell’avviso di accertamento, che del resto di tutto ciò dava ampiamente atto. 1.1. Il motivo è infondato, perché da un lato la CTR espressamente, come riportato, non trascura affatto l’obbligo del contribuente di indicare siffatti valori in caso di richiesta, ma accerta che quest’ultima era mancata, e comunque attesta che il valore dei beni sottratti era stato dettagliatamente indicato in denuncia; dall’altro la questione per come posta configura piuttosto un tentativo di rivisitazione degli esiti istruttori, inammissibile in sede di legittimità.

2. Col secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione parvente. 2.1. Anche tale motivo è infondato, poiché la sentenza non appare priva di un proprio percorso logico. E’ vero che la CTR identifica nelle due denunce di furto un elemento “esauriente”, ma davvero non si comprende quale ulteriore commento avrebbe potuto fare la CTR in proposito, in un contesto in cui anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente risulta essere all’uopo sufficiente, come stabilito dall’art.2, comma 3, del d.p.r. n. 441/97. Peraltro, la CTR osservava altresì che le indicate denunce contenevano anche il dettaglio dei beni sottratti e la rispettiva valorizzazione e che non risultava che l’Agenzia avesse avanzato richieste di chiarimenti che fossero rimaste inottemperate.

3. Col terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal già ricordato invito notificato prima dell’avviso di accertamento e volto ad ottenere indicazioni sui “modi di determinazione dei valori trafugati” (che peraltro la parte controricorrente afferma contenere solo la diversa richiesta di depositare la documentazione contabile). 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto il vizio di cui al n. 5 del terzo comma dell’art. 360 cpc non può essere dedotto in caso di doppia conforme, e nella specie è pacifico che entrambe le sentenze hanno ritenuto la fondatezza della deduzione alla luce delle due denunce di furto come complete e sufficienti a fondare la stessa.

Del resto, l’invito in parola secondo la parte controricorrente riguardava solo la richiesta della documentazione, poi effettivamente prodotta. Ciò risulta positivamente riscontrato dal testo dell’avviso di accertamento, riprodotto nel ricorso, in cui si legge come la richiesta attenesse proprio all’esibizione della documentazione contabile, poi ottemperata. Ora questo giustificherebbe lo stesso tenore letterale della sentenza impugnata, che in effetti non dice –come ritiene l’Agenzia –che non vi furono richieste, ma che non vi furono richieste cui il contribuente non abbia “ottemperato”. 5.In conclusione il ricorso dev’essere respinto con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.100,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’