Decreto — n. 30818/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13430/2016 R.G. proposto da : LIDO SAN GIOVANNI DI FANELLI MARIA GRAZIA C SAS, rappresentata e difesadall’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI e dall'avvocato RAVENNA BARTOLO contro EQUITALIA SUD SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SAMMARRUCO CORRADO FRANCESCO nonchécontro COMUNE GALLIPOLI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 845/24/2016 depositata il 06/04/2016 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’aggiornamento datato 18 / 11 /2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30818/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LIDO SAN GIOVANNI DI FANELLI MARIA GRAZIA C SAS, rappresentata e difesadall’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI e dall'avvocato RAVENNA BARTOLO contro EQUITALIA SUD SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SAMMARRUCO CORRADO FRANCESCO nonchécontro COMUNE GALLIPOLI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 845/24/2016 depositata il 06/04/2016 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’aggiornamento datato 18 / 11 /2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13430/2016 R.G. proposto da : LIDO SAN GIOVANNI DI FANELLI MARIA GRAZIA C SAS, rappresentata e difesadall’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI e dall'avvocato RAVENNA BARTOLO contro EQUITALIA SUD SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SAMMARRUCO CORRADO FRANCESCO nonchécontro COMUNE GALLIPOLI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 845/24/2016 depositata il 06/04/2016 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevato dall’aggiornamento datato 18 / 11 /2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/11/2025 La P