Court declares process extinguished due to simplified debt definition under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the legal process extinguished following the simplified definition of debt under the new tax law. The plaintiff, Lido San Giovanni, had joined this simplified procedure, which automatically terminated the litigation and rendered prior judgments ineffective. Consequently, all sums paid remain definitively acquired and non-refundable, with no further remedies available to the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, D.L. n. 84/2025; Art. 12-bis, comma 2, D.L. n. 84/2025: The simplified definition of debt under the new tax law provisions automatically extinguishes the judicial process, rendering prior judgments ineffective and making all payments definitively non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10799/2016 R.G. proposto da LIDO SAN GIOVANNI DI FANELLI MARIA GRAZIA C SAS, rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLO RAVENNA contro EQUITALIA LECCE SPA, rappresentata e difesadall’avvocato CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO nonchécontro COMUNE GALLIPOLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Lecce n.2217 /24 /2015 depositata il 21/10/2015, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/11/2025 LaPresiden