Court declares process extinguished due to debt extinguishment under Rottamazione Quater law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following the enactment of the Rottamazione Quater law. The private party submitted documentation confirming the debt's extinguishment and a commitment to waive pending litigation, while the tax authority argued that payments made remain non-refundable. The court ruled that the statutory extinguishment of the debt renders all prior judgments and proceedings ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 of Law 197/2022; The process is extinguished when the debt assigned to collection agents is legally extinguished by specific legislation, rendering prior judgments ineffective and payments non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13783/2021 R.G. proposto da : CANTERI CHIARA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO VIGNOLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO SEZ.DIST. VERONAn.673/09/2020 depositata il 18/11/2020,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/11/2025 La Presidente