Tax appeal dismissed as inadmissible due to unchallenged alternative reasoning regarding inheritance asset release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal inadmissible because the administrative decision relied on an alternative ground that was not contested by the heirs. The heirs argued that the Regional Tax Commission's reasoning on the release of inherited assets to creditors should have been challenged alongside the primary argument regarding inheritance liability limits. The Court held that since the administrative body did not explicitly rely on the unchallenged alternative reasoning, the entire appeal must be rejected to preserve legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 T.U. Imposte Indirette; Art. 117 T.U. Imposte Indirette: An administrative decision is inadmissible if it is based on a ground of reasoning that was not the subject of the taxpayer's challenge, even if the decision contains other valid grounds.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9748/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dal l'A vvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro LO PILATO MARIA LUISA, ROMANO VINCENZINA, ROMANO LAURA, ROMANO ENRICO rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiano Tommaso -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIAn. 896/2021 depositata i l 26/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate i sig.ri Maria Luisa Pilato, Laura, Vincenzina ed Enrico Romano, quali eredi beneficiati del dott.
Giovanni Romano, adivano la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2017/008/SC/000003956/0/010 con cui era stato richiesto il pagamento dell’imposta di registro pari ad € 486.511,50 (di cui € 486.389,00 per imposta di registro ed € 122,50 per entrate eventuali), in relazione alla sentenza civile n. 3956/17, emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 12.4.2017 e depositata il 2.10.2017, deducendo che: - a seguito del decesso del dott.
Romano Giovanni, avvenuto in Grottaminarda (AV) in data 1.11.1998, succedevano ex lege , quali chiamati legittimi all’eredità, il coniuge Lo Pilato Maria Luisa e i figli Romano Vincenzina, Romano Laura e Romano Enrico; - che, con atto pubblico per Notar Ambrogio Romano del 2.12.2017 rep. n. 48527, raccolta n. 21680, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Benevento in data 5.12.2017 al n. 9359 e annotato presso l’Agenzia del Territorio di Avellino in data 11.12.2017 ai n.ri 19612/1667 e 19613/1668, gli eredi beneficiati del dott. Romano Giovanni, ai sensi dell’art. 507 cod. civ., provvedevano a rilasciare in favore della Curatela del Fallimento “Mutua Salus Irpina società cooperativa a responsabilità limitata”, nonché in favore di tutti gli altri ipotetici creditori ereditari, tutti i beni facenti parte del patrimonio ereditario del defunto signor Romano Giovanni, deceduto ab intestato, in Grottaminarda (AV) in data 1 novembre 1998”, come individuati nei verbali di inventario redatti dal Notaio Ambrogio Romano in data 16.7.1999 repertorio n. 7876/1718, registrato a Benevento il 31.7.1999 al n. 2560, in data 6.8.1999, rep. n. 8159/1760, registrato a Benevento il 13.8.1999 al n. 2678 e in data 28.3.2014, rep. n. 42867/17462, registrato a Benevento il 24.4.2014 al n. 3268; -che, successivamente all’atto pubblico di rilascio dei beni in favore della Curatela del Fallimento Mutua Salus Irpina s.c.a.r.l., gli eredi beneficiati del dott.
Romano Giovanni depositavano presso il Tribunale di Benevento istanza per la nomina di un Curatore dell’eredità ex art. 508 cod. civ, al fine di far conseguire al Fallimento le somme spettanti quale creditore del de cuius dott. Romano Giovanni; - che il Tribunale di Benevento nominava quale Curatore dell’eredità beneficiata l’avv. Carmela di Paola, titolare dei poteri di amministrazione e di disposizione al fine della liquidazione dei beni ereditari; - che, con atto per Notar Ambrogio Romano del 29.4.1999, registrato in Benevento in data 10.5.1999 al n. 1600, l’erede Romano Vincenzina procedeva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 484 cod. civ., all’accettazione con il beneficio dell’inventario dell’eredità del defunto genitore e, in conformità a quanto prescritto dall’art. 510 cod. civ., l’accettazione con beneficio d’inventario posta in essere dalla predetta estendeva i propri effetti anche a tutti gli altri chiamati all’eredità.
Con sentenza n. 8766/19 del 17.5.2019, depositata il 19.7.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’avviso di liquidazione impugnato. Sull’appello dell’amministrazione, la Commissione tributaria della Campania, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva il gravame. In particolare, i giudici regionali così statuivano correttamente esaminato la fattispecie posta alla sua attenzione, sia ricostruendo la vicenda in ordine all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ed al rilascio dei beni ai creditori in virtù di un atto debitamente trascritto prima dell’emissione dell’avviso di liquidazione oggi in contestazione, sia con riferimento alle conseguenze giuridiche di tale atto, ossia la devoluzione degli incombenti di liquidazione al curatore all’uopo nominato dall’autorità giudiziaria… pur non essendo il rilascio dei beni ai creditori un atto abdicativo o traslativo della proprietà, lo stesso ne comporta l’abbandono dell’amministrazione, che passa al curatore nominato ai sensi dell’art. 508 c.c., al quale compete anche di provvedere alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e ss. c.c.” e che “del resto, la ricostruzione operata dall’appellante è smentita sia dalla prospettazione fornita dallo stesso ufficio nelle controdeduzioni di primo grado (ove chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, riconoscendo che l’avviso di liquidazione non produce effetti ai sensi degli articoli 507 e 508 c.c. nei confronti degli eredi che avevano accettato con beneficio di inventario e che avevano effettuato il rilascio), sia dalla successiva notifica della cartella esattoriale al curatore nominato .
Avverso detta decisione, ricorre l’amministrazione finanziaria sulla base di un unico motivo. Replicano con controricorso i contribuenti. MOTIVI DI DIRITTO 1.Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 36 d.lgs. n. 346/1990, per avere il decidente omesso di considerare che l’accettazione con beneficio di inventario non far venir meno la titolarità dell’obbligazione, limitando solo il quantum dovuto al momento della riscossione.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice d’appello ha affermato – fornendo, così, una motivazione alternativa a quella qui fatta oggetto dell’unico motivo di ricorso – che gli eredi hanno provveduto al rilascio dei beni ai creditori in virtù di un atto debitamente trascritto prima dell’emissione dell’avviso di liquidazione oggi in contestazione e che, pur non essendo il rilascio dei beni ai creditori un atto abdicativo o traslativo della proprietà, lo stesso ne comporta l’abbandono dell’amministrazione, che passa al curatore nominato ai sensi dell’art. 508 c.c., al quale compete anche di provvedere alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e ss. c.c. Aggiungendo che detta ricostruzione della vicenda non era smentita dall’Ufficio che avevano chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere riconoscendo che l’avviso non produce effetti ai sensi degli artt. 507 e 508 c.c. nei confronti degli eredi che avevano accettato con beneficio di inventario e che avevano effettuato il rilascio dei beni. 4.L’unico motivo articolato con il ricorso, anche nella sua illustrazione, attinge esclusivamente l’erronea statuizione secondo cui l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario determina il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi, dei quali fa unicamente sorgere il diritto a non risponderne ultra vires hereditatis. 4.1.Al contrario di quanto affermato dalla Corte distrettuale, occorre distinguere fra l’ipotesi in cui la pretesa dell’amministrazione sia fatta valere con avviso di accertamento e quella in cui la stessa consegua ad una notifica di cartella di pagamento.
Solo nel primo caso, infatti, l'amministrazione identifica il soggetto legittimato passivo e l'importo che si ritiene debba essere corrisposto; l'avviso di accertamento, dunque, tende ad identificare nell’erede il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria già sussistente nei confronti del de cuius ed individua l'entità del debito tributario che, per effetto del fenomeno successorio, viene ora a gravare sull’erede. Pertanto, l’eventuale contestazione, da parte di quest’ultimo, dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e, quindi, l’invocazione della limitazione della propria responsabilità entro il perimetro del patrimonio ereditario, non attiene al giudizio con il quale si contesta la legittimità della pretesa fatta valere con l'avviso di accertamento; la natura del giudizio tributario è infatti «oppositiva di manifestazioni di volontà fiscali "esternate" al contribuente, senza cioè che possa farsi luogo a preventive azioni di accertamento negativo del tributo» (cfr.
Cass. n. 31013/2022; Cass. n. 22571/2021; v. anche Cass. n. 6610/2013, Cass. Sez. U.n. 6070/2013). 4.2. Tuttavia, non avendo l’amministrazione attinto la motivazione alternativa –concernente gli effetti del rilascio dei bene ereditari ai creditori - rispetto a quella censurata con l’’unico mezzo, si è venuta consolidandosi la motivazione alternativa non oggetto di critiche da parte dell’ente finanziario e tanto basta a determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso. Va, infatti, dato seguito al principio secondo cui è sufficiente che anche una sola dellerationes decidendi sucui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v.
Cass., 6 Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076; Cass. n. 5102/2024; S.U. n. 201107/2024). Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata (v. Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. n. 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015;
Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dellaparte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dei contribuenti che liquida in euro 8.221,00 p