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Ordinanza — n. 30710/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal after client waives request, leaving judgment extinguished.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30710/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation proceeding extinguished following the appellant's formal withdrawal of their request. Although the appellant initially sought to revoke a prior extinction decree, they subsequently renounced this request after paying litigation costs. The court ruled that the withdrawal was effective without the opposing party's acceptance, thereby terminating the case without further analysis of the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The withdrawal of a revocation appeal is effective upon communication to the parties without requiring the opponent's acceptance, and the court retains discretion to deny cost liability to the withdrawing party absent specific meritorious circumstances.

Parole chiave

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revocation appeal withdrawal of request extinction of proceedings litigation costs Cassation procedure rinuncia all'espropriazione difetto di responsabilità comunale revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima non ha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art.
Art. 378 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, in mancanza di attività difensiva svolta dal Comune non si debba provvedere sulle spese del procedimento attivato ai sensi dell’art. 391 c.p.c. P.Q.M Dichiara l’estinzione del procedimento attivato ai sensi dell’art.
art. 380-bis cod.proc.civ
Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima non ha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art.
art. 378 cod.proc.civ
art. 391 c.p
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, in mancanza di attività difensiva svolta dal Comune non si debba provvedere sulle spese del procedimento attivato ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 maggio 2011 n. 9857
Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971
Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010 n. 3876
Cass. 31 gennaio 2013 n. 2259
Cass. n. 4423/2024
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10367/2023 R.G. proposto da: FOUR POLLINI SPArappresentata e difesa dagli avv.ti Campana Silvio e Campana Massimo -ricorrente- contro COMUNE DI SAN MAURO PASCOLIrappresentato e difeso dall'avvocato Mollo Ruggero -controricorrente- nonchécontro SORIT -SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 11130/2021depositata il 08/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 1490, depositata il 14/12/2020, la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna ha respinto l'appello proposto da Four Pollini s.p.a., così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che aveva disatteso l'impugnazione di diversi avvisi di accertamento ICI/IMU relativi agli anni 2011/2015 emessi dal Comune di San Mauro Pascoli per un’area di mq. 58.039 ritenuta edificabile.

2. Il giudice del gravame ha ritenuto che, alla stregua della documentazione prodotta, che risultava sufficiente l'inserimento nel P.R.G. dell’area in questione e che scarso rilievo assumevano le plurime interlocuzioni tra il contribuente e l’Ente impositore, non essendo intervenuto alcun accordo circa il valore venale dell’area, determinato in modo coerente con la natura edificatoria dell’area. La contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. Con ordinanza n. 2399/2023, la Corte respingeva il ricorso.

Avverso detta ordinanza la società proponeva ricorso per revocazione. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima non ha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., per cui il consigliere delegato ha emesso, in data 3 marzo 2025, decreto di estinzione del giudizio, condannando la società alla refusione delle spese. La società ha proposto, in data 5 marzo 2025, istanza di revoca del decreto di estinzione, chiedendo la compensazione delle spese di lite, a seguito della quale è stata fissata la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.

In data 28 luglio 2025, la ricorrente, posto di aver corrisposto al Comune la somma di € 7.136,80 in adempimento a quanto disposto nel decreto di questa Corte del 03.03.2025, ha rinunciato all’istanza di revoca. MOTIVI DI DIRITTO 1. La società ricorrente ha rinunciato alla proposta istanza di revoca del decreto di estinzione del giudizio emesso dal consigliere delegato in data 3 marzo 2025.

2. La rinuncia è stata ritualmente depositata telematicamente ed è dunque pervenuta a conoscenza della controparte, la quale non ha manifestato accettazione; per giurisprudenza di questa Corte la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte, per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 5 maggio 2011 n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015 n.3971) ma ha carattere recettizio, esigendo l’art.390 cod. proc. civ. che essa sia comunicata alle parti costituite (Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010 n.3876; Cass.31 gennaio 2013 n.2259; n. 4423/2024).

3. Quando alla rinuncia del ricorso non abbia fatto seguito l’accettazione della controparte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass.n.9484/2020).

4. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, in mancanza di attività difensiva svolta dal Comune non si debba provvedere sulle spese del procedimento attivato ai sensi dell’art. 391 c.p.c. P.Q.M Dichiara l’estinzione del procedimento attivato ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Così deciso nella cam