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Ordinanza — n. 30707/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of notification via PEC for the appeal filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30707/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Municipality failed to provide proof of notification via electronic mail (PEC) for the cassation petition. Although the Municipality submitted a copy of a different notification, the Court ruled this insufficient as it lacked the required receipt of acceptance and delivery for the specific appeal. Consequently, the notification was deemed non-existent, preventing the application of renewal rules and resulting in the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 6, c. 2 D.P.R. 68/2005: The failure to produce receipts of acceptance and delivery for a PEC notification renders the notification non-existent, precluding the renewal of the term under Art. 291 c.p.c. and rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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PEC notification proof of service inadmissible appeal renewal of term electronic filing cassation procedure nullity of notification fondazione europea per la formazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso introdottoex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., il Comune di Napoli denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.
Art. 14, comma 10, d.l. 201/11, convertito in L.241/11
civ., il Comune di Napoli denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 14, comma 10, d.l. 201/11, convertito in L.241/11, nonché agli artt.
Artt. 8 e 9, comma 5, lett. b) del Regolamento TARES
Art. 23, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 68 del 2005
Manca quindi del tutto la prova dell'avvenutanotificazione del ricorso, perché la parte non ha depositato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi eventuali allegati, previste dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 68 del 2005.
Art. 291 c.p.c.
20072 del 2015 ), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi dinotificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
art. 372 c.p
Tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità delricorso e può avvenire, ai sensi dell' art. 372 c.p.c.
art. 379 c.p
, fino all'udienza di discussioneex art. 379 c.p.c.
art. 380 bis c.p
ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 7041 del 2025
in terminiCass., n. 7041 del 2025, n.
Cass., n. 29670 del 2024
Cass., n. 15298 del 2020
Cass., n. 20072 del 2015
Cass. n. 20778 del 2021, Sez. U., n. 20604 del 2008
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28870/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI NAPOLI, (C.F.: 80014890638), in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Andreottola (C.F. NDRNTN72E22I163X) e Anna Ivana Furnari (C.F.:FRNNVN72C45F158A); -ricorrente- Contro E.F.A ESPOSITO FONDERIA s.r.l. (C.F. 05558061213), con sede legale in Napoli, VIA G. Porzio, in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 3195/2021, depositata il 13/4/2021, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere dott.ssa Margherita Libri.

FATTI DI CAUSA 1. La società E.F.A. Esposito Fonderia S.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento per omessa denuncia n. 900283/28, notificatole dal Comune di Napoli in relazione all’imposta TARES dovuta per l’annualità 2013, deducendone l’illegittimità sotto distinti profili, tutti fondati sul diritto alle agevolazioni derivanti dalla produzione di rifiuti speciali. Con sentenza n. 14618/2019, la Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Napoli, censurando il ragionamento del giudice del gravame e sostenendo la legittimità dell’avviso, non avendo la società contribuente assolto ai propri obblighi informativi secondo le disposizioni di legge e di regolamento. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’impugnazione con sentenza n. 3195/2021, rilevando che la documentazione prodotta dalla società fosse da reputare completa ed esaustiva. 3.Il Comune di Napoli ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della decisione menzionata.

4. La società contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso introdottoex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., il Comune di Napoli denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 14, comma 10, d.l. 201/11, convertito in L.241/11, nonché agli artt. 8 e 9, comma 5, lett.

b) del Regolamento TARES approvato con delibera consiliare n.50/13 succ. intr. con delibera consiliare n.55/13. Osserva l’ente impositore che, per fruire dell’esclusione, secondo le previsioni del regolamento comunale (art. 9, V comma,) gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro la data di presentazione del MUD, relativo all’anno di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Richiamata la normativa primaria e secondaria applicabile alla fattispecie, il Comune ricorrente ha affermato che la società non ha assolto, entro i tempi e con le modalità indicate dalle norme vigenti, agli oneri di informazione alla stessa facenti carico, al fine di rendere possibile all’ente la valutazione dei presupposti e dei requisiti tecnici necessari alla fruizione del beneficio.

Secondo le richiamate disposizioni, la contribuente avrebbe dovuto, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto il beneficio, presentare apposita istanza, agli uffici competenti, con allegata tutta la documentazione tecnica a supporto. Secondo il Comune, la Commissione tributaria regionale non avrebbe tenuto conto che gli oneri richiesti dal comma 10 dell’art. 14 della 14/2011, ed ancor più specificamente dal regolamento comunale TARES, devono essere interpretati come “costitutivi” del beneficio. L’omissione di tali oneri non può essere, conseguentemente sanata, tantomeno con l’esibizione in giudizio di documentazione parziale.

2. Ilricorso è inammissibile sulla scorta del principio secondo cui, in tema di giudizio percassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini dellaprova del perfezionamento dellanotificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorsoe procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml o msg, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. n. 53 del 1994. Tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità delricorso e può avvenire, ai sensi dell' art. 372 c.p.c. , fino all'udienza di discussioneex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. (cfr.Cass.n. 19078/2018,n. 18758/2017 ). 2.1.

Invero, esaminando il quadro normativo di riferimento, secondo il comma 3 dell'art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dallaL. n. 228 del 2012, la notifica eseguita con modalità telematica si perfeziona, per il soggettonotificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del predetto D.P.R. L'art. 6, comma 1, innanzi richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituisconoprova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.

Il secondo comma aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo laprova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. L'art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall'art. 16-quater dellaL. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'attonotificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.

Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 alD.L. n. 90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornireprova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis. 2.2. La mancata produzione delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna dellanotifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimentonotificatorio, determina quindi l'inesistenza dellanotificazione (cfr. in terminiCass., n. 7041 del 2025, n. 29670 del 2024, n. 15298 del 2020,n. 20072 del 2015 ), con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi dinotificazione esistente, sebbene affetta da nullità (cfr. ex multisCass. n. 20778 del 2021, Sez.

U., n. 20604 del 2008). 2.3. Nel caso all’attenzione, in cui la difesa dell’ente ricorrente non ha prodotto la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna dellanotifica tramite P.E.C., il processo notificatorio del ricorso introduttivo non risulta compiuto neppure per ilnotificante. La sola documentazione prodotta in giudizio attiene, infatti, alla notificazione - con modalità telematica - di altro ricorso, avverso altra sentenza e diretto a diverso destinatario, avvenuta a mezzo pec in data 19.11.2021, successivamente alla scadenza del termine –lungo – di impugnazione, maturato in data 13.11.2021.

Tanto si ricava dalla lettura dei file allegati al messaggio di consegna, tutti riferiti alla notificazione di diverso ricorso, avverso altra sentenza e nei confronti di diversa società destinataria, presso l’indirizzo pec di altro difensore. Tale documentazione è, all’evidenza, del tutto priva di rilevanza al fine di dimostrare la notificazione del ricorso introduttivo. 2.4. Manca quindi del tutto la prova dell'avvenutanotificazione del ricorso, perché la parte non ha depositato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi eventuali allegati, previste dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 68 del 2005. 2.5.

Stante la mancata produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna ed in assenza di attività difensiva da parte della società contribuente, il ricorso per cassazione va, quindi, dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione dellanotificazione ex art. 291 c.p.c.

3. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione in giudizio della società contribuente. P.Q.M La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,