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Ordinanza — n. 30704/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal arguing administrative fee rules don't apply to civil tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30704/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Fausto Colombi's cassation appeal against a regional tax commission decision. The applicant argued that administrative rules regarding fee compensation should analogously apply to civil tax proceedings, whereas the court held that distinct legal regimes justify different treatments. Consequently, the court confirmed that the lower court correctly ordered the payment of the unified contribution without applying the administrative compensation principle.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 6-bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 15 comma 2 ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546: The disciplinary rule for the unified judicial contribution in administrative proceedings, mandating payment by the losing party even with fee compensation, is not susceptible of analogical application to civil or tax proceedings due to the lack of identical rationale and the legislator's discretionary power to establish different criteria.

Parole chiave

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unified judicial contribution administrative proceedings analogy tax court proceedings fee compensation rules cassation appeal dismissal legislative discretion procedural regime distinction computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 6-bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002
La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha stabilito che "In tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall'art. 13, comma 6 - bis.
Art. 15 comma 2 ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
abbia compensato anche il contributo unificato.Il contribuente, come bene evidenzia la Segreteria della CTR della Lombardia, confonde erroneamentela regolazione delle spese processuali, legate al criterio della soccombenza ed esigibilisolo al passaggio in giudicato della sentenza (ex art. 15 c.
Art. 14, comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002
L’art. 14, comma 1, del d.P.R.
Art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha stabilito che "In tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall'art. 13, comma 6 - bis.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29681/2017
Cass. n. 29679/2017
Cass. n. 29679/2017). 1.10. Ne consegue che correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto la legittimità dell’invito al pagamento emesso nei confronti del contribuente per l’omesso pagamento del C.U.T. da versare all’atto dell’iscrizione a ruolo di ciascun giudizio.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 3062-2023proposto da: COLOMBI FAUSTO, rappresentato e difes o da ll’Avvocato CARLA GILI per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e dife s o ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 2649 /202 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA,depositata il 21.6 .2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Fausto Colombi propone ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaleivi indicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.1295/2021, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano , in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento emessa da Agenzia delle e ntrate r iscossione per omesso versamento del contributo unificatotributario (C.U.T.) e conseguenti sanzioni per l'iscrizione a ruolo presso la Commissione tributaria r egionale di Milano di nove appelli dell'anno 2015.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, Agenzia delle entrate riscossione èrimasta intimat a . Ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art.15 comma 2 ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato daldlgs 24 settembre 2015 n. 156, in attuazione degli artt. 6, comma 6 e10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014 n. 23,per avere la CTR erroneamente ritenuto che la disposta compensazione delle spese di lite nei giudizi relativi al richiesto C.U.T.non impediva di porre integralmente a carico del ricorrente il pagamento del contributo unificato, sostenendo, invece,il ricorrente che lo stessodeve seguire il regime determinato dal giudice per le spese del giudizio, al cui interno si colloca,in forza della disposizione sopra ricordata, il contributo unificato. 1.2.

La doglianza è infondata. 1.3. La CTR ha affermato quanto segue: «... la richiesta di applicare analogicamente la disposizione normativa stabilita per il processo amministrativo non ...(ha)...pregio. La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha stabilito che "In tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall'art. 13, comma 6 - bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002 secondo cui il relativo onere è dovuto in ogni caso dalla partesoccombente, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese o se la stessa partenon si sia costituita -non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una "eadem ratio" tra le relative discipline, che fissano differenti criteridi quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, tali da giustificare un diverso trattamento, senza per ciò determinare un "vulnus" in punto di ragionevolezza o un "deficit" in tema di uguaglianza, rientrando tale evenienzanelle prerogative discrezionali del legislatore ..." (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 29679 del 12/12/2017, Rv. 646978 -01). ...

Né si ravvisano ragioni, si noti, per ridurre l'importo della somma dovuta a titolo di contributo unificato o per ridurre l'ammontare delle sanzioni, non rilevando la circostanza che nella richiamata decisione, la S.C. abbia compensato anche il contributo unificato.Il contribuente, come bene evidenzia la Segreteria della CTR della Lombardia, confonde erroneamentela regolazione delle spese processuali, legate al criterio della soccombenza ed esigibilisolo al passaggio in giudicato della sentenza (ex art. 15 c. 2-sexies), con il pagamento e la riscossione del contributo unificato di iscrizione a ruolo della causa (tributo volto al finanziamentodel servizio giustizia), che trova autonoma disciplina nell'art. 248 del Testo Unico Spesedi Giustizia (di seguito TUSG), ex DPR n. 115/2002, che ne detta tempi e modalità di riscossione.Va quindi distinto il recupero delle spese del giudizio effettuato dall'Ente impositore, collegato al rapporto tributario controverso e vincolato ex lege al passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna, dal recupero del contributo unificato d'iscrizione a ruolo della causa, obbligatorio, indipendente, autonomo e svincolato dal criterio della soccombenza.

Laregolazione del pagamento e riscossione del contributo unificato trova autonoma disciplina nel Testo Unico TUSG ex DPR n. 115/2002 e pertanto va distinto dalle spese di giudizio, che sonocorrelate al criterio di soccombenza». 1.3. Ciò posto, come recentemente ribadito dalle SU di questa Corte (cfr. Cass. SU n. 8810/2025), la giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidata sulla natura di entrata tributaria del contributo (Sez. U, 5 maggio 2011, n. 9840; 17 aprile 2012, n. 5994; cfr. anche 29 ottobre 2020, n. 23877; 8 giugno 2022, n. 18552; 22 febbraio 2021, n. 4731)ed anche la Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2005 n. 73, ne ha riconosciuto la natura tributaria, identificando in esso le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario. 1.4.

In particolare, il contributo unificato deve essere versato all’atto dell’iscrizione a ruolo «per ciascun grado di giudizio » del processo tributario, ai sensi del Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002, artt. 8, 9, 13, 14) a prescindere dall’esito del procedimento. 1.5. L’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce invero che la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificatoe la disciplina del processo tributario ed in particolare quella sulla costituzione dell’appellato non introduce alcuna deroga a tale regola generale in materia di spese processuali. 1.6.

Deve, pertanto, ribadirsi che le norme relative al «costo» del processo, cioè quelle del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo all'iscrizione a ruolo (art.

9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l'iscrizione deve avvenire all'atto della costituzione (cfr. Cass. n. 15123/2007). 1.7. Ai sensi degliartt. 16 e 248 del D.P.R. n. 115/2002, in caso di omesso pagamento o di non corrispondenza dell'importo versato al quantum dovuto, l’ufficio giudiziario provved e a notificare al difensore l'invito al pagamento delle somme dovute, assegnando il termine per l'adempimentoed in caso di mancato pagamento si provvede ad iscrivere a ruolo i relativi importi per la riscossione coattiva degli stessi , nonché all'irrogazione, mediante iscrizione a ruolo, di una sanzione. 1.8.L’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 individua, pertanto, come si è detto,la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza che possa così distinguersi tra le posizioni del ricorrente o del resistente, e l’importo versato a titolo di contributo unificato dalla parte, che abbia richiesto l'iscrizione a ruolo del processo, può essere poi recuperato in sede di regolamentazione delle spese secondo soccombenza, atteso che il pagamento del contributo unificato rientra nell’onere di anticipazione delle spese delineato dall’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e trova poi sistemazione finale in baseall’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ipotesi a cui fa riferimento il precedente di questa Corte menzionato dal ricorrente (ord. n. 29681/2017), c he attiene unicamente alla richiesta di rimborso del contributo unificato in sede di liquidazione delle spese di lite. 1.9.

Va confermato, dunque, il principio di diritto già affermato da questa Corte nella pronuncia indicata anche nella sentenza impugnata, in base al quale, in tema di contributo unificato atti giudiziari, la disciplina dettata per il processo amministrativo dall'art. 13, comma 6-bis. 1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 2, comma 35-bis, lett. e, del d.l. n. 138 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 148 del 2011) -secondo cui il relativo onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione dellespese o se la stessa parte non si sia costituita - non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratiotra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, tali da giustificare un diverso trattamento, senza per ciò determinare un vulnusin punto di ragionevolezza o un deficit in tema di uguaglianza, rientrando tale evenienza nelle prerogative discrezionali del legislatore (cfr.

Cass. n. 29679/2017). 1.10. Ne consegue che correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto la legittimità dell’invito al pagamento emesso nei confronti del contribuente per l’omesso pagamento del C.U.T. da versare all’atto dell’iscrizione a ruolo di ciascun giudizio.

2. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve quindi essere quindi respinto.

3. Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di attività difensivadell'Amministrazione finanziaria e dell’Agente della riscossione . P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13