Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The appellant, Stanley Bet Malta Limited, had not responded to the court's proposal to end the proceedings, while the opposing party, the Customs Agency, sought dismissal. The court ruled that this silence constitutes a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for 40 days after a proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21394/2022 R.G. proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA AGNELLO, con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.592/2022 depositata il 11/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 21394/2022 Numero sezionale 3975/2025 Numero di raccolta generale 30687/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/11/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 21394/2022 Numero sezionale 3975/2025 Numero di raccolta generale 30687/2025 Data pubblicazione 21/11/2025