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Ordinanza — n. 30634/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling defense rights preserved by payment notice alone despite missing individual tax bills.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30634/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision that had partially rejected the taxpayer's claims. The taxpayer argued that her right to defense was violated because tax bills were not personally served to her as a partner, despite the payment notice being sent to the collective partnership. The court held that since the payment notice was properly served and allowed the partner to contest the underlying tax claim, the lack of individual service for the bills did not automatically invalidate the collection action.

Regesto Legislator

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Art. 2290, 2291, 2312 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The right of defense of a partner in a collective partnership is fully guaranteed by the notification of the payment order to the partnership, even if the underlying tax bills were not personally served to the partner, provided the partner could effectively contest the tax claim through the appeal against the payment order.

Parole chiave

Generato dall'IA
collective partnership liability tax collection notification right of defense solidary responsibility procedural nullity tax administration cassation appeal comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2290 c.c.
Art. 2291 c.c.
Art. 2312 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973
Art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973
25765 del 2014, pronunciate con riferimento all’avviso di mora, che è equiparabile all’avviso di intimazione di cui all’art. 50 d.P.R.
art. 50 d.P.R. n. 602/73
25765 del 2014, pronunciate con riferimento all’avviso di mora, che è equiparabile all’avviso di intimazione di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/73, v.
art. 2261 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1281 del 2020
2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa» (Cass. n. 1281 del 2020) Nel caso di specie, Alessandra Colzi era socia della società in nome collettivo nel periodo in cui sono insorti i debiti fiscali.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9987/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro COLZI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato BOSCO ANTONINO (BSCNNN53D04G273W) rappresentato e difeso dagli avvocati BORCHI WLADIMIRO (BRCWDM73B03D612K), MANCA MASSIMO (MNCMSM66H24D612P); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE n.2358/2017 depositata i l 03/11/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta da Colzi Alessandra avverso l’intimazione di pagamento notificatale in data 15 marzo 2016. Le pretese tributarie sottese all’intimazione derivavano da controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, sulle dichiarazioni fiscali presentate dalla società Mesticheria e Ferramenta Colzi di Colzi Rolando C.

S.n.c., relativamente ai modelli Unico per gli anni d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004 La contribuente era stata socia della predetta società dal 9 novembre 2000 al 12 agosto 2004. I controlli automatizzati avevano rilevato l’omesso versamento delle imposte IVA, IRPEF e delle relative addizionali. Colzi Alessandra proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Prato, deducendo l’omessa notifica in suo favore delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici alla formazione del ruolo, la decadenza dal potere di riscossione mediante ruolo e la prescrizione del diritto alla riscossione.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, annullando una sola cartella relativa alla tassa governativa sui telefoni cellulari e rigettando le restanti doglianze. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in sede di gravame, accoglieva l’appello principale della contribuente e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo. Resiste con controricorsola contribuente, che deposita memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2290, 2291 e 2312 c.c., nonché degli artt. 25 e 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si contesta che la Commissione Tributaria Regionale abbia fondato la propria decisione su un’erronea applicazione delle norme, ritenendo leso il diritto di difesa del socio di società in nome collettivo per effetto della sola notifica dell’intimazione di pagamento non preceduta dalla notifica delle cartelle, notificate alla sola società.

Il motivo è fondato. In base agli artt. 2290, 2291 e 2312 c.c., il socio di società di persone risponde solidalmente ed illimitatamente dei debiti sociali sorti durante il periodo della sua partecipazione. La normativa speciale in materia di riscossione a mezzo ruolo (artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973) legittima l’Amministrazione a procedere nei confronti del socio per la riscossione dei debiti fiscali della società, senza che sia necessaria la notifica personale al socio delle cartelle di pagamento previamente emesse nei confronti della società, purché queste ultime siano state regolarmente notificate all’ente collettivo.

Questa prerogativa trova giustificazione nella natura stessa della responsabilità solidale del socio, che implica una piena conoscenza e condivisione degli obblighi fiscali sorti nel corso della partecipazione societaria. Secondo giurisprudenza di questa Corte, «In tema di riscossione coattiva, l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insorta anteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare» (Cass. n. 27189 del 2014; v. anche Cass. n. 20704 del 2014;

Cass. n. 21618 del 2015; Cass. n. 25765 del 2014, pronunciate con riferimento all’avviso di mora, che è equiparabile all’avviso di intimazione di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/73, v. Cass. sez. un. n. 8279 del 2008; più recentemente, Cass. n. 20476 del 2025). Il diritto di difesa del socio resta, in ogni caso, integralmente garantito dalla possibilità di impugnare l’atto notificatogli –sia esso la cartella o l’intimazione di pagamento – unitamente agli atti presupposti non conosciuti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

In tal modo, il sistema assicura un equilibrio tra esigenze di efficienza dell’azione amministrativa e tutela del contribuente, evitando duplicazioni procedurali non necessarie. Pertanto, la mancata notifica delle cartelle direttamente al socio non determina automaticamente la nullità dell’intimazione, ove quest’ultima sia stata regolarmente notificata e abbia consentito al contribuente di contestare anche la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria sottostante. « In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell'avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l'amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l'illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che - diversamente dall'ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento alla società - non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell'art. 2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa» (Cass. n. 1281 del 2020) Nel caso di specie, Alessandra Colzi era socia della società in nome collettivo nel periodo in cui sono insorti i debiti fiscali.

Ella ha ricevuto la notifica dell’intimazione di pagamento e, mediante l’impugnazione di tale atto, ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, deducendo i vizi relativi sia all’intimazione sia agli atti presupposti. La sua partecipazione attiva al giudizio, con articolate censure, dimostra che l’intimazione ha assolto efficacemente alla funzione di rendere conoscibile la pretesa tributaria. La circostanza che le cartelle non le siano state notificate personalmente non è dunque idonea a determinare l’illegittimità della riscossione, atteso che la sua posizione di socia la rendeva comunque solidalmente responsabile dei debiti sociali e che l’intimazione ha assolto la funzione di portare a sua conoscenza la pretesa tributaria.

Ne consegue che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto leso il diritto di difesa della contribuente per la sola mancata notifica personale delle cartelle, non si è conformata ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e deve essere, pertanto, cassata. La causa va, pertanto, rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa