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Ordinanza Interlocutoria — n. 30614/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to null notification of legal representative's role to company defendant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30614/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the notification of the cassation appeal null because it was addressed to the company's legal representative without explicitly stating his representative quality. The Administrative Agency argued the first-instance court erred in reducing the tax debt, while the company contested procedural defects including lack of contradiction. The Court ruled that under Article 145 of the Code of Civil Procedure, the notification must explicitly identify the representative's role to avoid nullity, mandating a remand for proper service.

Regesto Legislator

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Art. 145, comma 1, n. 2 c.p.c.; The notification of an act to a legal entity addressed to its legal representative is null if the document fails to explicitly indicate the representative's quality, regardless of whether such indication appears in the relata or envelope.

Parole chiave

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nullity of notification legal representative legal entity Code of Civil Procedure cassation appeal remand for new role procedural defect sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 145, comma 1, n. 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 08/07/2015, n. 14230
Cass. 07/09/2021, n. 24061
14230; Cass. 07/09/2021, n. 24061;
Cass. 16/04/2024, n. 10294
Cass. 16/04/2024, n. 10294).
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21589/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale della Sicilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro FOOD CIBE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 128/05/2021, depositata in data 12 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal Consigliere Cesare Taraschi. Rilevato che:

1. L’Amministrazione Finanziaria notificava alla società Food Cibe s.r.l. l’atto n. TYCRC100062/2013, avente ad oggetto il recupero del credito d’imposta, per gli anni 2008 e 2009, per l’incremento occupazionale nelle aree svantaggiate ex art. 2, commi 539-548, legge n. 244/2007, per l’importo di euro 5.578,57, a seguito dell’indebito utilizzo dello stesso in Oggetto: Ires 2008/9 –Nullità notifica ricorso per cassazione –Rinotifica – Rinvio a nuovo ruolo. compensazione nel periodo 2008-2012. L’Ufficio motivava il recupero sull’assunto dell’omesso invio della comunicazione C/IAL entro il prescritto termine del 31/03/2009. La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, adita dalla contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva la pretesa creditoria dell’Amministrazione finanziaria ad euro 586,57.

2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame, deducendo che il giudice di primo grado aveva ridotto la somma da recuperare ritenendo erroneamente che l’Ufficio avesse riconosciuto alla ricorrente, per l’anno 2009, un credito pari ad euro 4.992,00. La contribuente resisteva con appello incidentale, reiterando le censure relative a vizi procedurali già sollevate in primo grado, ossia:

a) inesistenza giuridica della notificazione degli atti di recupero impugnati;

b) lesione del diritto al contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo;

c) assenza di un PVC o di un verbale in contraddittorio;

d) mancato rispetto del termine di 60 giorni per l’emanazione dell’atto;

e) mancata comunicazione di avvio della verifica/controllo;

f) difetto di motivazione. La CTR della Sicilia, ritenuta assorbita ogni altra censura, accoglieva il secondo motivo dell’appello incidentale inerente al difetto del contraddittorio procedimentale, rigettava l’appello principale ed annullava gli atti impugnati in primo grado.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 24/10/2025. Considerato che: Va, preliminarmente, dichiarata la nullità della notifica del ricorso per cassazione, in quanto eseguita a Cilia Francesco – che dall’intestazione della sentenza impugnata risulta essere legale rappresentante pro tempore della Food Cibe s.r.l. – senza l’indicazione di tale qualità nel corpo del ricorso.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, primo comma, secondo periodo, c.p.c., l'atto notificando deve indicare, a pena di nullità della notifica, la qualità di rappresentante della persona giuridica, essendo irrilevante che tale indicazione sia eventualmente contenuta nella relata di notifica o nel plico, come si desume dal dato letterale della predetta norma (Cass. 08/07/2015, n. 14230; Cass. 07/09/2021, n. 24061;

Cass. 16/04/2024, n. 10294). Nel caso di specie, nel ricorso per cassazione non è mai indicata la qualità, rivestita dal Cilia, di legale rappresentante della società resistente, pur essendo stata allo stesso indirizzata la notifica. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio ed ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alla Food Cibe s.r.l., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso alla Food Cibe s.r.l.