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Decreto — n. 30610/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30610/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30610/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8148/2025 R.G. proposto da: ROMEO SALVATORE, elettivamente domiciliato in BIANCO VIA COLOMBO N. 99 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DONATO IACOPINO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA -intimato- Numero registro generale 8148/2025 Numero sezionale 3955/2025 Numero di raccolta generale 30610/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.2549/2024 depositata il 01/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30610/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 8148/2025 R.G. proposto da: ROMEO SALVATORE, elettivamente domiciliato in BIANCO VIA COLOMBO N. 99 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DONATO IACOPINO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA -intimato- Numero registro generale 8148/2025 Numero sezionale 3955/2025 Numero di raccolta generale 30610/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.2549/2024 depositata il 01/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali contumacia rinuncia al dibattimento orale condanna al pagamento pecuniario pagamento provvisorio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8148/2025 R.G. proposto da: ROMEO SALVATORE, elettivamente domiciliato in BIANCO VIA COLOMBO N. 99 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DONATO IACOPINO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA -intimato- Numero registro generale 8148/2025 Numero sezionale 3955/2025 Numero di raccolta generale 30610/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.2549/2024 depositata il 01/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 8148/2025 Numero sezionale 3955/2025 Numero di raccolta generale 30610/2025 Data pubblicazione 20/11/2025