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Decreto — n. 30606/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30606/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30606/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CATANZAROn.466/2023 depositata il 16/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 17684/2023 Numero sezionale 3952/2025 Numero di raccolta generale 30606/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30606/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 17684/2023 Numero sezionale 3952/2025 Numero di raccolta generale 30606/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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notificazione tardiva termine per l'anticipo spese opposizione tardiva dilazione di pagamento termine suppletorio di grazia termine di disdetta

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
CATANZAROn.466/2023 depositata il 16/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17684/2023 R.G. proposto da: CIAMPA' DOMENICO, elettivamente domiciliato in CUTRO VIA NAZIONALE N. 115 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO GRANDE ARACRI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO BRUGNANO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANZAROn.466/2023 depositata il 16/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 17684/2023 Numero sezionale 3952/2025 Numero di raccolta generale 30606/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Angelo Napolitano Numero registro generale 17684/2023 Numero sezionale 3952/2025 Numero di raccolta generale 30606/2025 Data pubblicazione 20/11/2025