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Decreto — n. 30596/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30596/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30596/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5669/2025 R.G. proposto da: ECOSISTEM S.R.L., elettivamente domiciliato in CANONICA D'ADDA DOM DIG VIA MATTEOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato NADIA PATRIZI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO CORBARI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2387/2024 depositata il 16/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30596/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 5669/2025 R.G. proposto da: ECOSISTEM S.R.L., elettivamente domiciliato in CANONICA D'ADDA DOM DIG VIA MATTEOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato NADIA PATRIZI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO CORBARI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2387/2024 depositata il 16/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa caso di rigore economico legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2387/2024 depositata il 16/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5669/2025 R.G. proposto da: ECOSISTEM S.R.L., elettivamente domiciliato in CANONICA D'ADDA DOM DIG VIA MATTEOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato NADIA PATRIZI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO CORBARI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2387/2024 depositata il 16/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 5669/2025 Numero sezionale 3942/2025 Numero di raccolta generale 30596/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Angelo Napolitano Numero registro generale 5669/2025 Numero sezionale 3942/2025 Numero di raccolta generale 30596/2025 Data pubblicazione 20/11/2025