Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30593/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30593/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30593/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6453/2025 R.G. proposto da: NEW PRINTING S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO DOSSI, 45, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUTTARAZZI rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE ROMANO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5309/2024 depositata il 11/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30593/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 6453/2025 R.G. proposto da: NEW PRINTING S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO DOSSI, 45, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUTTARAZZI rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE ROMANO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5309/2024 depositata il 11/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino accollo delle spese procedurali onorari legali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5309/2024 depositata il 11/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6453/2025 R.G. proposto da: NEW PRINTING S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO DOSSI, 45, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUTTARAZZI rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE ROMANO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5309/2024 depositata il 11/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 6453/2025 Numero sezionale 3940/2025 Numero di raccolta generale 30593/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Angelo Napolitano Numero registro generale 6453/2025 Numero sezionale 3940/2025 Numero di raccolta generale 30593/2025 Data pubblicazione 20/11/2025