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Ordinanza — n. 30569/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim for brain gain workers regarding late supplementary declarations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30569/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a second-instance judgment that ordered a tax refund for an expatriate worker. The lower court ruled that the taxpayer could claim the benefit despite submitting a late supplementary declaration because no statutory decadenza (expiry) existed for this specific scenario. The court upheld this decision, confirming that the absence of a legal prohibition on late claims prevents the loss of the fiscal advantage, even if the initial request to the employer was not made within the standard timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 16 D.Lgs. 147/2015; Art. 2 DPR 322/1998: The absence of a statutory decadenza for late supplementary tax declarations prevents the loss of the 'brain gain' tax refund benefit, allowing the taxpayer to claim the difference even after missing the initial request deadline to the employer.

Parole chiave

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brain gain tax refund late supplementary declaration statutory decadenza IRPEF tax benefit expatriate worker rights Revenue Agency appeal fiscal advantage preservation rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 16 D.Lgs. 147/2015
Vempalle Mahammad Shakeer, cittadino extracomunitario che aveva trasferito la propria residenza in Italia nel 2016, domandava nella dichiarazione dei redditi il rimborso delle imposte versate per suo conto dal datore di lavoro, sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
Art. 2 DPR 322/1998
228 del 2012 (Cass. 29/01/201
Art. 380bis1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato, in data 28 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
art. 2 d.P.R. n. 322/1998
b) l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi, da presentare al più tardi entro i termini previsti dall’art. 2 d.P.R. n. 322/1998.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2025, n. 15234
Cass. 27/12/2024, n. 34655
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25033/2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –ricorrente – contro VEMPALLE MAHAMMAD SHAKEER; –intimato – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 2461 / 0 4 / 20 2 4 , depositata i n data 24 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. Vempalle Mahammad Shakeer, cittadino extracomunitario che aveva trasferito la propria residenza in Italia nel 2016, domandava nella dichiarazione dei redditi il rimborso delle imposte versate per suo conto dal datore di lavoro, sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (c.d. rientro dei cervelli), Oggetto: Rimborso IRPEF - Lavoratori ‘impatriati’ - A rt. 16d.lgs. 147/2015 - Termine per la presentazione dell’istanza di rimborso. in relazione agli anni dal 2016 al 2020. L’Agenzia delle entrate rimborsava unicamente l’importo di Euro 7.718,00 (riferito alle annualità 2018, 2019 e 2020), denegando le eccedenze relative agli anni di imposta 2016 e 2017, in quanto indicate in dichiarazione tardiva (relativa all’anno 2020).

Il contribuente avanzava, quindi, istanza di rimborso e, elasso il termine di 90 giorni, impugnava il silenzio-rifiuto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano (poi Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano), che rigettava il ricorso. I giudici di prossimità ritenevano l’agevolazione non più fruibile in quanto il ricorrente non aveva aderito al regime opzionale ed aveva presentato una dichiarazione integrativa tardiva.

2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, che riformava la decisione diprimo grado; in particolare, affermava che ne ssuna decadenza dall’agevolazione era prevista dalla legge in caso di mancata richiesta al datore di lavoro e di presentazione di dichiarazione integrativa tardiva.

3. L’Ufficiopropone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivoe notificato a controparte a mezzo pec in data 16 novembre 2024 presso l’indirizzo del difensore costituito in secondo grado. Il contribuente è rimasto intimato. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7novembre 2025. La ricorrente ha depositato, in data 28 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la « v iolazione e falsa applicazione dell’articolo16 del D.Lgs. n. 147/2015, nonchè dell’art. 2, co. 8 bis, del d.p.r. 322 del 1998, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile». Dopo aver riportato la normativa di riferimento,afferma che il beneficio fiscale in oggetto ‘è attivabile sulla scorta di due condizioni tra loro alternative’:

a) la richiesta scritta al datore di lavoro;

b) l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi, da presentare al più tardi entro i termini previsti dall’art. 2 d.P.R. n. 322/1998. Nella specie, pacifica la mancata richiesta al datore di lavoro, il contribuente aveva chiesto i benefici in relazione agli anni 2016 e 2017 solo con la presentazione delle dichiarazioni integrative il 15 febbraio 2020. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La CGT-2 ha accolto l’istanza di rimborso presentata dal contribuente, ritenendo non applicabile ad essa il regime decadenziale previsto dalla legge per la diversa ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa tardiva.

La motivazione è condivisibile in quanto conforme all’orientamento espresso da questa Corte in materia. 1.3. Si è, infatti, osservato che è consentita la presentazione dell’istanza di rimborso anche se non è stata dimostrata la richiesta del contribuente di applicazione del beneficio al datore di lavoro, in mancanza della previsione di una decadenza nella disciplina normativa, e considerate le indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 4 maggio 2012 dell’Agenzia delle entrate (Cass.07/06/2025, n. 15234). Premesso che il divieto di rimborso è stato introdotto solo con il comma 5 ter dell’art. 16 cit. (inserito dall’art. 5, comma 1 lett.

d) del d.l. 34/2019, conv. con mod. dalla l. 58/2019), non applicabile nella fattispecie, con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, dopo avere chiarito alcuni aspetti applicativi dell’art. 3 della l.238/2010 e ricordato che ‘la richiesta deve essere presentata entro i tre mesi dall’assunzione’ -introducendo, dunque, un termine per il suo inoltro - l’Agenzia delle entrate ha nondimeno precisato che: ‘ i n via residuale, il soggetto interessato può presentare richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973 a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio’.

L’assenza di un divieto di rimborso - antecedentemente all’introduzione del citato comma 5 ter - consente, dunque, di affermare che la scadenza del termine stabilito dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo all’opzione di cui all’art. 16 cit. non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l’onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta (Cass. 27/12/2024, n. 34655), a nulla rilevando che in precedenza abbia presentato una dichiarazione integrativa tardiva.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

3. Nulla va disposto in relazione alle spese, essendo il contribuente rimasto intimato. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/201