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Decreto — n. 30560/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30560/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30560/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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T O Sul ricorso n. 18098/2020 proposto da: BLOISE VINCENZO e CORINGRATO ENRICHETTA ESTERINA ELISABETTA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Fyrigos, Andrea Claudio Maggisano e Giannino Innocenti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 5904/02/2019 depositata il 25 ottobre 2019. Visto l’atto depositato il 23 ottobre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30560/2025 — snciv · Corte di Cassazione: T O Sul ricorso n. 18098/2020 proposto da: BLOISE VINCENZO e CORINGRATO ENRICHETTA ESTERINA ELISABETTA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Fyrigos, Andrea Claudio Maggisano e Giannino Innocenti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 5904/02/2019 depositata il 25 ottobre 2019. Visto l’atto depositato il 23 ottobre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario esame degli atti fiscali sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 23 ottobre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 18098/2020 proposto da: BLOISE VINCENZO e CORINGRATO ENRICHETTA ESTERINA ELISABETTA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Fyrigos, Andrea Claudio Maggisano e Giannino Innocenti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 5904/02/2019 depositata il 25 ottobre 2019. Visto l’atto depositato il 23 ottobre 2025 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/11/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4