Cassation court suspends tax appeal review pending Supreme Court ruling on criminal acquittal's effect in tax proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court suspended the tax appeal regarding Ires, Iva, and Irap taxes for 2011, which had previously been dismissed by the Regional Tax Commission. The appellant argued that a recent criminal acquittal of the same facts should invalidate the tax assessment under new legislation. The court decided to stay the proceedings because the impact of this criminal acquittal on the tax case requires a definitive ruling from the Supreme Court's Plenary Section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21-bis d.lgs. n. 74/2000; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a criminal acquittal on the same facts becomes final, the tax appeal must be suspended pending a ruling by the Supreme Court on the relevance of that criminal judgment in tax proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10413/2020 R.G. proposto da : C M S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentat a e difes a dall’avv . Michele Tumminelli e dall’av v . Massimo Schip illit i , elettivamente domiciliati in Roma alla via Vittoria Colonna n. 18; - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza n. 3592/2019 resa dalla C ommissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 2 5 /0 9 /2019 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere Federico Lume. FATTI DI CAUSA Ires, Iva ed Irap, 2011 – Giudicato penale –Incidenza nel giudizio tributario - Ordinanza interlocutoria.
1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accolse l’appello dell’ufficio proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla C. M. s.r.l. contro un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva dell’anno di imposta 2011, scaturito da operazioni oggettivamente inesistenti fatturate dalla NMI s.r.l. In particolare, i giudici d’appello evidenziarono che questa non aveva adeguati mezzi propri per eseguire le prestazioni fatturate né poteva ritenere che si fosseavvalsa dell’ausilio di società terze, posto che quasi tutti i costi erano relativi a operazioni con la società AFT s.r.l., del tutto non operativa; le fatture erano generiche e la documentazione di supporto frammentaria; né aveva rilievo decisivo la circostanza che le fatture risultassero pagate con bonifici bancari.
3. Contro tale decisione la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il consigliere delegato ha emesso proposta di decisione anticipata. Il ricorrente ha depositato istanza di decisione della causa. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 , per la quale la ricorrente ha depositato memoriae l’avv. Ludovica Poggi atto di rinuncia al mandato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., si deduce la violazione de gli artt. 109 t.u.i.r., 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, e 5 d.lgs. n. 546/1997;ha errato la CTR nel ritenere che la contribuente non abbia offerto la prova mediante documenti tecnici e contrattuali dell’esecuzione da parte di NMI s.r.l. delle prestazioni dedotte nelle fatture nn. 43, 44, 56, 72, 73, 80 e 90/2011, con conseguente diritto alla deduzione dei costi a fini Ires, al loro computo a fini Irap e alla detrazione dell’Iva.
Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 109 t.u.i.r., avuto riguardo al mancato soddisfacimento dell’onere ex art. 2697 c.c. gravante sull’Agenzia, anche in riferimento all’art. 2727 c.c., inquanto gli elementi indiziari si riferiscono ad attività di controllo eseguite nei confronti di NMI s.r.l. e del suo fornitore AFT s.r.l. il cui p.v.c. non è stato prodotto dall’ente e poiché dalla inesistenza delle relative operazioni non è possibile inferire l’inesistenza anche delle operazioni fatturate dalla NMI s.r.l. alla C M s.r.l. 2.Con la memoria depositata in data 15/10/2025 parte ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata invocando la sopravvenuta previsione dell’art. 21-bisd.lgs. n. 74/2000, richiamando il giudicato penale assolutorio intervenuto a seguito della sentenza dibattimentale n. 2627/2024 , irrevocabile il 15/11/2024 , re s a dal Tribunale di Monza sui medesimi fatti di cui all’odierno processo.
La sentenza in questione è stata a sua volta depositata in data 6/06/2025.
3. Il giudizio va rinviato a nuovo ruolo, alla luce della pendenza della questione della rilevanza del giudicato penale assolutorio nel processo tributario, di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 , presso le Sezioni Unite di questa Corte(o.i. n. 5714/2025). P.Q.M rinvia a nuovo ruoloin attesa della