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Ordinanza — n. 30510/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, dismissing taxpayer's claim on signature delegation and absorbed issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30510/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione quashed the Regional Tax Commission's decision which had dismissed the tax agency's appeal against a taxpayer's annulment of a tax assessment. The taxpayer, Cutuli D'Angelo S.R.L., had argued the assessment was void due to a lack of signature delegation and that the tax study used was outdated, but the Regional Commission had implicitly absorbed these arguments without addressing them. The Supreme Court ruled that because the taxpayer remained absent (contumace) in the appeal, they waived the ability to raise these non-meritorious issues, forcing the lower court to have fully accepted the agency's appeal instead of examining unraised points.

Regesto Legislator

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Art. 56 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 384 c.p.c.: When a taxpayer remains contumace in the appeal, issues raised in the first instance that were absorbed by the lower court's decision are deemed waived, requiring the appellate court to fully accept the opposing party's appeal rather than examining unraised merits.

Parole chiave

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tax appeal contumacy absorbed arguments waiver signature delegation validity tax assessment annulment Corte di Cassazione annullamento della dichiarazione di fallimento rettifica delle detrazioni revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 56 D.Lgs. n. 546 del 1992
3.1 Ai sensi dell’art. 56 del D.
Art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
600 del 1973 e dell’art. 62-bisdel D.L.
artt. 112 c.p
546 del 1992, nonché degli artt. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11594/2025
Cass. n. 11594/2025, Cass.
Cass. n. 33195/2024
11594/2025, Cass. n. 33195/2024, Cass.
Cass. n. 34775/2023
33195/2024, Cass. n. 34775/2023, Cass.
Cass. n. 20062/2014
34775/2023, Cass. n. 20062/2014).
Cass. n. 23500/2024
Cass. n. 23500/2024, Cass.
Cass. n. 9452/2024
23500/2024, Cass. n. 9452/2024, Cass.n.
Cass. n. 25345/2016
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 29308/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro CUTULI D’ANGELO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 4124/2022 depositata il 6 maggio 2022 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Catania dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Cutuli D’Angelo s.r.l., esercente attività di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, un avviso di accertamento con il quale, sulla base dello studio di settore VG69U, rideterminava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari prodotti dalla prefata società nell’anno 2012, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA e irrogando le sanzioni pecuniarie collegate.

La contribuente reagiva proponendo ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, la quale, ritenuto assorbente il motivo di impugnazione incentrato sull’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per carenza della delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore, annullava l’atto impositivo. Il gravame successivamente esperito dall’Amministrazione Finanziaria veniva respinto dall’adìta Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 4124/2022 del 6 maggio 2022, resa nella contumacia della parte privata, confermava con diversa motivazione la pronuncia di primo grado (in tal senso dovendo essere inteso il seguente dispositivo:

«accoglie l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado, seppure con diversa motivazione, secondo quanto in motivazione»). A sostegno della decisione adottata, per quanto qui interessa, il collegio regionale osservava che: - risultava documentata l’esistenza della delega di firma rilasciata dal Direttore dell’Ufficio al funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo; - «non ricadendo la vicenda processuale nell’àmbito dei casi di cui all’art. 59 del D. lgs. 546/1992, occorre(va)... esaminare le residue censure del ricorso di primo grado non delibate dalla sentenza appellata ed implicitamente assorbite»; - fra le censure in questione appariva fondata quella con la quale la contribuente aveva contestato che la rideterminazione del reddito fosse stata effettuata in base a uno studio di settore superato da altro successivo costituente il «frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività»; - conseguentemente, «la sentenza di primo grado (anda)va confermata, seppur con diversa motivazione, da ciò discendendo l’obbligo dell’Amministrazione tributaria di liquidare nuovamente le imposte da versare mediante l’utilizzo dello studio di settore più recente».

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Cutuli D’Angelo s.r.l., nel frattempo posta in liquidazione, è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 59, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c.. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver posto a fondamento della decisione una questione sollevata dalla Cutuli D’Angelo s.r.l. con il ricorso introduttivo della lite e rimasta assorbita dalla sentenza di primo grado, sebbene tale questione non fosse stata reiterata dalla contribuente nel giudizio di appello, nel quale non si era costituita.

2. Con il secondo, subordinato, motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 62-bisdel D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993. 2.1 Si contesta alla Commissione regionale di aver erroneamente ritenuto applicabili al caso di specie le risultanze di uno studio di settore evoluto, in assenza delle condizioni all’uopo richieste.

3. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame del secondo. 3.1 Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992, «le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale (ora corte di giustizia tributaria di primo grado- n.d.r.), che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate». 3.2 Il tenore della norma è pressochè identico a quello dell’art.346 c.p.c., dettato in materia di processo civile ordinario, il quale dispone che «le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate». 3.3 Sul tema questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel processo tributario l’art. 56 del D.

Lgs. n. 546 del 1992 va riferito a qualsiasi questione, non rilevabile d’ufficio, suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione e si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace (cfr. Cass. n. 11594/2025, Cass. n. 33195/2024, Cass. n. 34775/2023, Cass. n. 20062/2014). 3.4 È stato, al riguardo, evidenziato che tale soluzione si giustifica alla luce del principio di parità delle parti nel processo e dell’effetto devolutivo dell’appello, che non consentono di attribuire all’appellato contumace una posizione di maggiore favore rispetto all’appellante (cfr.

Cass. n. 23500/2024, Cass. n. 9452/2024, Cass.n. 25345/2016). 3.5 Tanto premesso, e venendo al caso di specie, va osservato che la Cutuli D’Angelo s.r.l. era rimasta contumace nel giudizio d’appello svoltosi davanti alla CTR del Lazio, come chiaramente emerge dalla stessa sentenza gravata. 3.6 Nel descritto contesto, le questioni da essa sollevate con il ricorso introduttivo della lite e rimaste assorbite dalla decisione assunta dalla CTP -la quale aveva annullato l’atto impositivo per ravvisata carenza del potere di firma in capo al funzionario sottoscrittore- erano da considerarsi rinunciate, in difetto di riproposizione dinanzi al giudice superiore. 3.7 Sussiste, quindi, il prospettato «error in procedendo», in quanto, una volta riconosciuto che l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento sollevata dalla contribuente era stata erroneamente ritenuta fondata e assorbente dai giudici «a quibus», il collegio regionale avrebbe dovuto integralmente accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, senza procedere allo scrutinio delle ulteriori questioni di merito non riproposte in appello dalla parte privata e non rilevabili d’ufficio.

4. Si impone, conseguentemente, la cassazione della sentenza impugnata. 4.1 A questo punto, dovendo ritenersi formato il giudicato interno sull’esistenza di una valida delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo e non essendovi, per le ragioni innanzi spiegate, ulteriori questioni suscettibili di disamina, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, con statuizione di integrale rigetto dell’originario ricorso della Cutuli D’Angelo s.r.l..

5. Le spese dei gradi pregressi, da regolare «ex novo» in conseguenza dell’accoglimento dell’esperita impugnazione, e così pure quelle della presente fase di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta integralmente l’originario ricorso della parte privata; condanna la Cutuli D’Angelo s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese dell’intero giudizio, che liquida: - quanto al primo grado, in complessivi 2.400 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito; - quanto al grado d’appello, in complessivi 3.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito; - quanto alla fase di legittimità, in complessivi 2.100 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.