Cassation court dismisses tax agency appeal on nullity grounds, allowing taxpayer's appeal against Iva deduction denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax agency's appeal regarding the nullity of the Regional Tax Commission's decision due to apparent lack of reasoning. While the agency argued the lower court failed to justify the denial of VAT deductions, the court found the reasoning sufficient and rejected the appeal on other grounds for lack of specificity. Consequently, the lower court's judgment was quashed only in part to allow a retrial on the specific ground accepted by the court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 and Art. 61 D.Lgs. 546/1992: A tax court decision is not null for apparent lack of reasoning if the decision is supported by coherent arguments, even if the taxpayer bears the burden of proof for non-existent operations.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28656/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro GENTIILINI ROBERTO –intimato– avverso la sentenza n. 1473 /20 16 della Commissione tributaria regionaledella Liguria, depositata il 30/11/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre2025 dal consigliere Federico Lume. FATTI DI CAUSA Irpef, Iva-Costi-Deduzione e detrazione 1. La Commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso proposto da Roberto Gentilini, titolare della ditta individuale Landmark,contro un avviso di accertamento analitico relativo all’anno di imposta 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato, per quanto qui rileva,a imposizione diretta costi indeducibili e a Iva costi indetraibili, in relazione alle fatture emesse da Download Fantasys.r.l., Museo della Donna e SGGGService.
2. La Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello del contribuente.
3. Contro tale decisionel’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione(notificato, a mezzo p.e.c. presso il difensore del grado di appello, il 30/11/2017, in forza della sospensione dei termini di cui all’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, conv. dalla l.n. 96/2017) sulla base di tre motivi. Il contribuente non ha svoltoattività difensiva. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 5/11/2025. Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Paola Filippi, ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost. , per nullità della sentenza per motivazione apparente in merito alla detraibilità dell’IVA per le fatture emesse dalla Download Fantasy s.r.l., dal Museo della Donna e dalla SGGG Service. 1.1. Il motivo è infondato. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione « manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass. S ez . U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 1.2.
Le originarie contestazioni dell’ufficio relative alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell’IVA per le fatture emesse dalla Download Fantasy s.r.l. e dal Museo della Donna nascevano da un difetto di competenza e dal fatto che le fatture non trovavano corrispondenza nella dichiarazione della Download Fantasy che non indicava alcuna operazione imponibile, mentre il Museo della Donna, ente non commerciale, non aveva dichiarato nessuna operazione imponibile. La contestazione relativa alle fatture emesse dalla SGGG Services nasceva dal fatto che la ditta non aveva in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale, sebbene nella fattura fosse indicata una filiale italiana. 1.3.
Deve preliminarmente escludersi che il primo motivo del ricorso, che deduce la nullità per motivazione apparente, attenga validamente anche allastatuizione relativa alla SGG G ; se nella prima parte del motivo viene indicata anch’essa, però nella sua concreta esposizione, la censura attinge solo le statuizioni relative alle fatture emesse dalla Download e dal Museo della Donna. 1.4. La CTR per pervenire all’annullamento di tali riprese ha dato rilievo:
a) per la fattura emessa dalla Download, ad una regolare emissione e registrazione delle stesse, inoltre evidenziando l’effettività della prestazione anche in base alle risultanze di un procedimento penale e ai mezzi di pagamento;
b) per la fattura emessa dal Museo della Donna, al fatto che essa risulta regolarmente registrata con la clausola «spese di viaggio, lavoro, allestimento e noleggio». 1.5. Trattasi di motivazione quindi chesfugge alla dedotta nullità poichèla motivazione esiste e, seppur succinta, espone una chiara ratio decidendi.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la difesa erariale deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 6, commi 8 e 9, d.lgs. n. 471 del 1997; la censura attiene alle fatture emesse dalla Download Fantasy s.r.l. e dal Museo della Donna che non tr ov avano corrispondenza nelle scritture contabili di queste, in tal caso la parte dovendo preventivamente regolarizzare la fattura secondo la procedura di cui ai predetti articoli di legge, solo dopo potendo operare la detrazione. 2.1. Il motivo èinammissibile. La questione dell’autofatturazione di cui all’art. 6 d.l.gs. n. 471/1997 in presenza di fatture irregolari e della connessa sanzione non appare esaminata dalla CTR e l’ufficio, pur richiamando alcuni passaggi delle controdeduzioni in appello, non esplicita in alcun modo la rilevanza della stessa nell’avviso di accertamento, che delimita l’oggetto del giudizio tributario.
3. Con il terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. la difesa erariale deduce la violazione e/o la falsa applicazionedegli artt. 32 e 39, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 17, 18, 19, 21, comma 7, e 54, comma 2,del d.P.R. n. 633 del 1972, 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, 2729 c.c., nonché 654 c.p.p. Esso in realtà contiene plurime censure. Le prime due attengono alle fatture emesse dalla SGGG. La prima censura evidenzia la violazione dei principi in tema di prova in materia di operazioni inesistentipoiché la CTR ha dato rilievo alla prova del pagamento, nonostante essasia ritenuta irrilevante da ferma giurisprudenza di legittimità. La seconda censura attiene all’inammissibilità della documentazione depositata solo nel giudizio, in violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
La terza censura attiene invece alle fatture emesse dalla Download; la difesa erariale evidenzia l’error jurisladdove la CTR ha richiama to le risultanze del processo penale, che il giudice deve valutare liberamente in base al principio del cd. doppio binario, e non può recepire automaticamente anche ove si tratti di sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste. 3.1. La prima censura è fondatanei termini che seguono. Sul punto, la CTR ha dato rilievo alla sola prova dei pagamenti, desunta sia dall’esistenza di un bonifico che dalle dichiarazioni rese in sede penale; in ciòha però ome sso di considerare che per questa Corte l’onere probatorio gravante sul contribuente in tema di operazioni inesistenti non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 33915/2019;
Cass. n. 28572/2017; Cass. n. 5406/2016; Cass. n. 28683/2015; Cass. n. 428/2015; Cass. n. 12802/2011). 3.2. La seconda censura è invece inammissibile. La difesa erariale deduce che la CTR ha omesso di valutare la utilizzabilità della documentazione depositata solo in appello in violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973; il motivo è del tutto privo di specificità poiché non descrive lo svolgimento del processo sul punto e soprattutto perché il necessario antecedente in fatto, cioè che sia stato inviato un questionarioe che la parte non via abbia risposto, è un tema del tutto assente nella sentenza impugnata e nel ricorso non viene indicato ove esso sia stato allegato.
Soccorre sul punto il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass.n. 28480/2005;
Cass. n. 32804/2019; Cass. n. 3473/2025). 3.3. La terza censura è infondata. In primo luogo, non può non evidenziarsi l’assoluta genericità della censura laddove omette di chiarire i termini della vicenda processuale penale e della sua natura; in secondo luogo, non è vero che la CTR si sia limitata a richiamare il giudicato penale assolutorio ma ne ha condiviso gli esiti, in base ad un autonomo apprezzamento, conformemente a quanto ritenuto da questa Corte secondo la quale il giudicato penalenon spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fattiaccertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere preso in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 17258/2019;
Cass. n. 10578/2015; Cass. n. 5720/2007).
4. In accoglimento del terzo motivo, nei termini sopra indicati, e rigettati gli altri, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il terzo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rin