Decreto — n. 30375/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. SIRACUSA n. 4606/04/2021 depositata il 14/05/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30375/2025 — snciv · Corte di Cassazione: TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. SIRACUSA n. 4606/04/2021 depositata il 14/05/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31945/2021 R.G. proposto da: CONFORAMA ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato PROTTO MARIANO unitamente all'avvocato BORGHI PAOLO GIOVANNI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (GIÀ EQUITALIA NORD S.P.A. E GIÀ RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.-GIÀ SERIT SICILIA S.P.A.) rappresentata e difesa dall’avv. STEFANIA SAPUPPO nonchè contro COMUNE DI MELILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVINI LIVIA unitamente all’avvocato DE GIROLAMO DAVIDE e BIAGIO FERRENTINO avverso SENTENZA di COMM.
TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. SIRACUSA n. 4606/04/2021 depositata il 14/05/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/11/202