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Ordinanza — n. 30365/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when taxpayer requests simplified settlement and no party requests continued proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30365/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer requested a simplified settlement procedure which was accepted by the tax authority. The taxpayer had previously challenged an assessment against a related company, and the Regional Commission had rejected the appeal. The court ruled that since neither party requested the continuation of the proceedings, the litigation ended without a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 D.L. 119/2018; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a taxpayer requests the simplified settlement of a tax dispute and no party requests the continuation of the proceedings, the court must declare the litigation extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure cessation of subject matter tax dispute extinguishment Art. 380-bis.1 c.p.c. D.L. 119/2018 imposta sull'utile delle aziende posizione dirigente in materia di doppia imposizione distribuzione dissimulata degli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Nessuna della parti interessate ha presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. L'amministrazione ha depositato una memoria illustrativa.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1814/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro DEL MONTE Lucia, rappresentata e difes a dall’avv. Patrizio Maggi, elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Milizie, 108, presso lo studio dell’avvocato Annamaria Bisogno; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 3248/2017, depositata il 5 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – La contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. TKQ012E00543/2015 nascente da due verifiche eseguite nei confronti della società “Mondo conf ezioni s.r.l.”, una di carattere generale,l’altra inerente alle indagini finanziarie, dalle cui risultanze venivaaccertato, per l’anno d’imposta 2010, un reddito d’impresa di euro 456.560 , 00 , oltre a ulteriori recuperi in tema di IRAP, IVA e ritenute. Con seguentemente , veniva emesso l’avviso di accertamento impugnato con il quale si presumeva ladistribuzione in favore del socio degli utili accertati, i qualiconcorrevano a formare il reddito della contribuente limitatamente al 49,72% del loro ammontare, per l’importo di euro 227.001 , 63 a titolo di reddito di capitale.

Si costituiva l’Ufficio rappresentando, in via preliminare, l'opportunità di riunire il processo con quello che aveva a oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società “Mondo Confezioni s.r.l.” e ribadendo l’infondatezza dei motivi di ricorso. In seguito,l’Ufficio depositava memorie con richiesta di parziale cessata materia del contendere facendo riferimento a un provvedimento di autotutela parziale,con cui il reddito accertato nei confronti della stessa veniva ricondotto da euro 456.560,00 a euro 335.406,00. La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con la sentenza n. 117/02/16, depositata in data 8 febbraio 2016, ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere mentre, per il resto, ha accolto il ricorso. 2.

–Avverso la sentenza interponeva appello l’Ufficio. Resisteva in giudizio la contribuente chiedendo il rigetto dell’atto di appello. Con sentenza n. 3248/2017, depositata i l 5 giugno 2017 , la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato l’appello. 3. –L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. L'amministrazione ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. con modif. in legge 17 dicembre 2018, n. 136), presentata dal contribuente presso l'Agenzia delle entrate. Nessuna della parti interessate ha presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018, e l’Amministrazione finanziaria ha dichiarato - con memoria illustrativa - che l'istanza di definizione agevolata è risultata regolare e che nulla osta all'accoglimento.

Il Collegio, dunque, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti ch